Reddito di cittadinanza: l’applicazione dell’incentivo per l’assunzione dei beneficiari

Per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo pieno di soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza, è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.

La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, essa è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità.

Condizione necessaria per l’accesso al beneficio è la preliminare comunicazione, da parte del datore di lavoro, della disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL.

Diversamente, qualora la successiva assunzione del beneficiario del Rdc riguardi un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al Patto di formazione:

  • il predetto incentivo è attribuito, sempre in forma di sgravio contributivo, all’Ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, in misura pari alla metà del suo importo, con un tetto mensile di 390 euro;
  • l’altra metà dell’incentivo, sempre nel rispetto del tetto mensile di 390 euro, è fruita dal datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc;
  • la durata dell’incentivo segue le regole generali, fatto salvo il periodo minimo di fruizione, stabilito, per questa tipologia di assunzioni, in sei mensilità, sia per il datore di lavoro che per l’Ente di formazione.

Segnaliamo, inoltre, che considerata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo compiuta con il D.lgs n. 150/2015, lo sgravio contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato con il regime del tempo pieno a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Tuttavia, in virtù della previsione secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, l’assunzione deve essere effettuata a tempo pieno ed indeterminato ai fini del legittimo riconoscimento dello sgravio, anche il rapporto con l’utilizzatore deve essere a tempo pieno.

Destinatari del  beneficio in oggetto sono datori di lavoro:

  • datori di lavoro imprenditori, che l’articolo 2082 c.c. definisce imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi;
  • datori di lavoro non imprenditori: sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 c.c., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc;

che rispettino le seguenti condizioni:

  1. l’assunzione realizza un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato secondo i criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 150/2015 e riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;
  2. sono rispettati gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015;
  3. il datore di lavoro risulta, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in regola con gli obblighi contributivi e assicuri il rispetto degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi di lavoro – nazionali, territoriali e aziendali – stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  4. il datore di lavoro risulta in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di Rdc iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

Inoltre, l’agevolazione si rivolge anche gli Enti di formazione accreditati nelle ipotesi previste dall’articolo 8, comma 2, del D.L. n. 4/2019, ossia nei casi in cui l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato si realizzi presso altro datore di lavoro a seguito del percorso formativo svolto presso l’ente stesso.

Da ultimo, con specifico riferimento alla condizione prevista dall’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 4/2019, secondo cui l’esonero può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro privati che abbiano provveduto a comunicare alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL la disponibilità dei posti vacanti, l’agevolazione può essere riconosciuta solo per i rapporti di lavoro che abbiano caratteristiche corrispondenti a quelle comunicate, avuto riguardo alla qualifica contrattuale del lavoratore e alla relativa sede di lavoro.

Vi è da sottolineare che l’articolo 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 4/2019 prevede la restituzione dell’incentivo nei casi di:

  • licenziamento effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Rdc;
  • licenziamento, ancorché intimato per giusta causa o per giustificato motivo, dichiarato illegittimo;
  • recesso dal contratto di apprendistato al termine del periodo formativo;
  • interruzione del rapporto di lavoro a seguito di recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova (art. 2096 c.c.);
  • dimissioni per giusta causa.

L’importo che il datore di lavoro è tenuto a restituire è pari all’intero ammontare dell’incentivo fruito, comprensivo, quindi, dell’esonero relativo alla contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore, con applicazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000, calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.

Diversamente, la restituzione dell’incentivo non è dovuta allorquando l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

Quanto alle modalità di accesso all’incentivo, allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare e la durata del beneficio spettante, il datore di lavoro dovrà inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online appositamente predisposto dall’Istituto, sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) – una domanda di ammissione all’agevolazione.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:

  • calcolerà l’ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
  • consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis;
  • fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del Rdc e che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda con elaborazione del relativo piano di fruizione.

L’importo dell’incentivo riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato