ISEE Università: nuove regole di composizione del nucleo dello studente

Quali sono le nuove regole di composizione del nucleo familiare ai fini ISEE? Riepiloghiamo le principali novità, con un focus particolare sul concetto di famiglia anagrafica, sul caso dello studente non residente con i genitori e sulla condizione di autonomia dello studente.

Con il decreto legge istitutivo del reddito di cittadinanza, D.L. 4/2019, convertito dalla legge 26/2019, il legislatore ha introdotto importanti e sostanziali modifiche ad alcune delle regole di composizione del nucleo familiare ai fini ISEE sancite dal D.P.C.M. 159/2013 (c.d. Riforma ISEE).

Analizziamo la loro applicazione in riferimento a quella specifica tipologia di DSU che deve essere presentata dagli studenti che intendono richiedere prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario (borse di studio, esenzione o riduzione tasse universitarie, ecc.): l’ISEE Università.

Famiglia anagrafica e nucleo ISEE dello studente

Anzitutto, poiché secondo la regola generale disposta dall’articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica (l’insieme delle persone che coabitano e hanno la stessa residenza, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela, di adozione o affettivo [ndr]) alla data di presentazione della DSU, prima dell’entrata in vigore del D.L. 4/2019 lo studente universitario (come qualsiasi altra persona) residente con coinquilini con i quali non aveva uno dei vincoli suindicati, poteva chiedere al Comune di residenza la separazione del suo stato di famiglia da quello delle altre persone con lui residenti al fine di fare nucleo ISEE da solo.

L’art. 2, comma 5, lett. a-bis) del succitato decreto legge ha previsto in merito una sostanziale novità: “i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche (quindi nel caso in cui risultino in stati di famiglia differenti [ndr]), qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.”

Dunque, in applicazione di quanto disposto dalla norma sopra riportata, anche qualora lo studente universitario avesse chiesto la separazione dello stato di famiglia, ciò non ha più alcuna rilevanza ai fini della composizione del suo nucleo familiare ai fini ISEE in quanto quest’ultimo comprenderà in ogni caso tutte le persone residenti con lo studente stesso.

Studente non residente con i genitori

Secondo quanto disposto dall’art.3, comma 5, D.P.C.M. 159/2013, il figlio maggiorenne (leggasi studente universitario visto che stiamo trattando dell’ISEE Università) avente residenza diversa da quella dei genitori e a loro carico ai fini IRPEF, non coniugato e senza figli, è attratto nel nucleo familiare dei genitori stessi.

Un’altra importante novità normativa introdotta dal D.L. 4/2019 ha modificato tale norma.

Si tratta dell’art. 2, comma 5, lettera b), secondo il quale il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare degli stessi esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni (alla data di presentazione della DSU [ndr]), è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Pertanto, a seguito della nuova disposizione appena esposta, lo studente con residenza diversa da quella dei genitori non viene più attratto nel nucleo familiare degli stessi per il solo fatto di essere fiscalmente a loro carico (indipendentemente dall’età) ma solo se ha meno di 26 anni. Dunque:

  • se i genitori sono coniugati o conviventi, andrà incluso nel nucleo ISEE dei genitori stessi;
  • se i genitori non sono coniugati e fanno parte di nuclei distinti, dovrà scegliere qual è il nucleo familiare di riferimento (se quello del padre o quello della madre) e la scelta varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.

In caso contrario, cioè se ha 26 o più anni e ha diversa residenza rispetto a quella dei genitori, lo studente fa sempre nucleo a sé (e con eventuali altre persone con le quali risiede).

Autonomia dello studente

Nella DSU Universitaria, se lo studente, non residente con i genitori, ha 26 o più anni oppure è di età inferiore a 26 anni e non è fiscalmente a loro carico, ai fini del calcolo del valore ISEE si considerano anche i redditi e patrimoni di questi ultimi, salvo che lo studente sia autonomo.

La condizione di autonomia sussiste solo se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

  • residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell’ISEE Università, in un alloggio non di proprietà di un membro di quest’ultima;
  • presenza di un’adeguata capacità di reddito. Si intende che, nei due anni d’imposta precedenti a quello di presentazione della DSU, lo studente ha prodotto un reddito pari o superiore a 6.500 € per anno.

Si ricorda che, nel caso di studente coniugato, alla determinazione della soglia di reddito concorrono anche i redditi del coniuge dei due anni precedenti a quello di presentazione dell’ISEE, anche se in tale periodo lo studente non era ancora coniugato.

Il concetto di carico fiscale e quello di autonomia (o meno) dello studente devono essere tenuti ben distinti.

Alle volte accade invece che tra i due ci sia confusione e ciò genera criticità nella corretta definizione del nucleo familiare dello studente stesso.

Si rende quindi opportuno chiarire che nel determinare il nucleo ISEE dello studente minore di 26 anni che ha residenza diversa da quella dei genitori si considera esclusivamente se sia o meno a loro carico ai IRPEF.

Il concetto di autonomia entra in gioco solo dopo che è stato determinato il nucleo, quindi nel caso in cui questo sia composto dallo studente senza i suoi genitori (perché avente 26 o più anni oppure di età inferiore a 26 anni, non residente con loro e non a loro carico ai fini IRPEF). In questo caso allora si deve verificare se i requisiti per essere definito autonomo, sopra elencati, sono rispettati e in base a ciò, ai fini del calcolo dell’ISEE, considerare o meno i redditi e i patrimoni dei genitori.

Andrea Trevisanut – Centro Studi CGN