Dall’invio telematico dei corrispettivi si salvano le attività di spettacoli

Con la risposta n. 506/E del 10 dicembre 2019, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i corrispettivi giornalieri dei biglietti percepiti da un’associazione senza scopo di lucro che promuove, sviluppa e diffonde opere culturali e artistiche e, in particolare, produce e organizza spettacoli teatrali dal vivo, sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, introdotto dal D.lgs. n. 127/2015.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’all’articolo 74-quater del D.P.R n. 600 del 1973, la certificazione dei corrispettivi per le prestazioni spettacolistiche è assolta infatti “con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni”. In base a quanto precisato dall’Agenzia, quindi, la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi disciplinata dall’articolo 2, comma 1, D.lgs. n. 127/2015, sono già regolati dal decreto Mef del 13 luglio 2000, che attua le disposizioni relative alle “caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche”.

Prima di fornire il proprio parere, l’Amministrazione finanziaria, nella risposta 506 sopra riportata, precisa che “l’articolo 3 del menzionato decreto 13 luglio 2000 prevede che il titolo di accesso debba contenere:

1) i dati previsti per gli scontrini fiscali dall’articolo 12, commi primo e Pagina 3 di 5 secondo, del decreto Ministro delle finanze del 23 marzo 1983;

2) natura dell’attività esercitata;

3) data e ora dell’evento;

4) luogo, impianto e sala dell’evento;

5) numero e ordine di posto;

6) natura, titolo e ogni altro elemento identificativo dell’evento;

7) corrispettivo per l’attività di spettacolo;

8) indicazione di eventuali ingressi gratuiti, riduzioni dei prezzi e relative causali, dicitura “abbonato” ed estremi dell’abbonamento;

9) ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;

10) eventuali prestazioni accessorie;

11) dati del soggetto emittente;

12) sigillo fiscale”.

Nella risposta fornita, inoltre, si legge che “l’articolo 4 dello stesso decreto 13 luglio 2000 impone l’obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi alla S.I.A.E. prevedendo che gli strumenti di emissione dei titoli di accesso (misuratori fiscali e biglietterie automatizzate) siano abilitati all’emissione di un prospetto riepilogativo giornaliero da cui risulti, per ciascun evento, tra gli altri: – i dati richiesti per lo scontrino di chiusura giornaliera di cui all’articolo 12, terzo comma, del decreto del Ministero delle Finanze 23 marzo 1983; – l’incasso giornaliero, con separata indicazione dell’imponibile, delle aliquote applicabili e delle relative imposte, dell’ammontare incassato a titolo di prevendita e di corrispettivi per eventuali prestazioni accessorie; – i corrispettivi relativi agli abbonamenti emessi; – il numero degli ingressi effettuati”.

Da ultimo, in base a quanto disciplinato dall’articolo 10 del decreto, “I soggetti che emettono titoli di accesso tramite misuratori fiscali o tramite biglietterie automatizzate di cui all’art. 2 trasmettono, con le modalità definite con Pagina 4 di 5 decreto  del  Ministero  delle  finanze,  alla  Società  italiana  autori  ed  editori, distintamente  per  ciascuna  giornata  di  attività  ovvero  per  ogni  giornata  di manifestazione,  i  dati  contenuti  nel  documento  riepilogativo  giornaliero  e, distintamente per ciascun mese, i dati contenuti nel documento riepilogativo mensile di cui all’art. 4”.

Stante quanto sopra premesso, quindi, come evidenziato in premessa, si può concludere che “i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche in esame sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica introdotto dall’articolo 2 del D.lgs. n. 127/2015”.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN