Riders e nuovi provvedimenti a tutela

La straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad assicurare protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, i lavoratori precari, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e i lavoratori con disabilità, ha portato alla nascita del Decreto Legge del 3 settembre 2019, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.

Il provvedimento, convertito in Legge del 2 Novembre 2019, n. 128 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2019, n. 257 ha da subito sollevato non pochi dubbi e perplessità, punti critici e richieste di emendamenti da parte della categoria di lavoratori impiegata con rapporto di lavoro non subordinato nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali: i cd. riders.

Si tratta di fattorini, giovani o meno giovani, che tramutano l’ordine ricevuto in una consegna a domicilio, senza distinzione tra giorni festivi, weekend, orari notturni e senza il riconoscimento di quei diritti e tutele proprie dei lavoratori subordinati, in quanto inquadrati come lavoratori “autonomi”. Da qui, dunque, la necessità di fornire un apparato normativo a tale categoria di soggetti considerati “deboli”.

Ma vediamo quanto il nuovo provvedimento ha voluto regolamentare:

  • in primo luogo il compenso può essereparzialmente fisso e parzialmente a cottimo (sulla base delle consegne effettuate), ma quest’ultimo non può essere in misura prevalente se il lavoratore accetta almeno una chiamata all’ora. La norma lascia però spazio a contrattualizzazioni di tipo diverso in presenza di elementi specifici, o nel caso sia applicabile la contrattazione collettiva;
  • i lavoratori, poi, dovranno essere coperti dalla assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoroe le malattie professionali;
  • infine l’azienda che utilizza i riders sarà sottoposta a tutti gli altri obblighi previsti nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezzanei luoghi di lavoro.

Nonostante l’intento del Legislatore, tuttavia, molte sono ancora le richieste mosse da questa neo categoria di lavoratori, rimaste inascoltate: la regolamentazione della disciplina dei turni, il funzionamento dei sistemi di ranking, la struttura dei guadagni, la necessità di formazione riguardo la sicurezza stradale, la possibilità di ricevere dai datori di lavoro i dispositivi di sicurezza come caschi, giubbotti e luci di sicurezza.

Come precedentemente evidenziato, finalità delle nuove disposizioni di cui agli articoli da 47-bis a 47-octies è quella di stabilire livelli minimi di tutela dei lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali.

L’ambito di riferimento della normativa, dunque, è circoscritto alle piattaforme digitali intese come i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

Nel dettaglio, si dispone che:

  • i contratti individuali di lavoro sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. In caso di violazione, pertanto, si applicherà l’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e il lavoratore avrà diritto a un’indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti;
  • i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. In difetto della stipula dei suddetti contratti, i lavoratori non potranno essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori dovrà essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • ai lavoratori interessati deve essere garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le disposizioni relative al compenso, tuttavia, si applicheranno decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto n. 101/2019;
  • i prestatori di lavoro di cui al presente capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

In riferimento a tale ultima previsione, inoltre, si precisa che:

  • il premio di assicurazione INAIL a carico delle imprese titolari delle piattaforme digitali è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta;
  • ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività;
  • il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965;
  • tale disposizione si applica decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 101/2019.

Infine, occorre ricordare che allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni qui analizzate, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Francesco Geria – Labortre Studio Associato