Dal 1° settembre 2020 abolito il superticket per le prestazioni sanitarie

L’abolizione del superticket pagato per le prestazioni sanitarie è contenuta nella Legge di Bilancio 2020 e rientra in un pacchetto di misure adottate in ambito sanitario. Vediamo come è riformulato il pagamento della quota di partecipazione al costo per le prestazioni sanitarie.

La normativa ad oggi in vigore

Il superticket sanitario è stato introdotto dalla Legge 296/2006 e prevede il versamento di una quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale pari a euro 10,00 (la c.d. “quota ricetta”).

Tale importo è dovuto, si ricorda, dai cittadini non esenti ed è stato nel tempo applicato in modalità diverse da Regione a Regione.

In alcune, ad esempio Liguria, Campania, Sicilia, il ticket è applicato per intero con esenzione per alcune tipologie di soggetti; in altre, ad esempio Valle d’Aosta, Lazio, non è applicato; in altre ancora, come il Friuli, è applicato in base al valore della prestazione in ricetta.

Cosa dice la Legge di Bilancio 2020

Il comma 446 della Legge 160/2019 prevede l’abolizione, a decorrere dal prossimo 1° settembre, del citato superticket, con la finalità di promuovere maggiore equità all’accesso alle cure.

Cosa comporta il non pagamento del superticket?

Con l’abolizione della quota ricetta il fabbisogno sanitario nazionale va incrementato di un importo pari al gettito previsto dal mancato introito, stimato in circa 185 milioni di euro nel 2020 e in circa 550 milioni di euro annui dal 2021.

In futuro

Il DDL Sanità 2020 dovrebbe prevedere il pagamento del ticket sanitario in base al reddito familiare, rapportato anche al numero di componenti il nucleo, determinato dalla dichiarazione Isee, con una soglia massima di spesa annua, oltre la quale non è più dovuto.

Sarà dovuto per:

  • prestazioni specialistiche
  • prestazioni di diagnostica strumentale
  • prestazioni di laboratorio.

Dovrebbero poi essere previste prestazioni sanitarie non incluse, quali, ad esempio, quelle rivolte a:

  • soggetti vulnerabili
  • soggetti afflitti da malattie croniche e/o invalidanti
  • soggetti afflitti da malattie rare.

Rita Martin – Centro Studi CGN