Bonus facciate ed ecobonus sono cumulabili? Come dovranno essere contabilizzate le spese?

L’agevolazione prevista dal cosiddetto “bonus facciate” è cumulabile con l’ecobonus, cioè con la detrazione fruibile per la riqualificazione energetica degli edifici?

Non vi è dubbio, infatti, che alcuni interventi ammessi al bonus facciate possano certamente rientrare anche tra quelli previsti per la riqualificazione energetica dell’involucro oppure tra quelli previsti per il recupero del patrimonio edilizio, rispettivamente disciplinati dagli articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013.

In merito, la circolare dell’Agenzia delle entrate 14 febbraio 2020, n. 2/E ha precisato che “il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione”.

In altre parole, è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel caso in cui si effettuino interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, purché le spese riferite ai due diversi interventi siano contabilizzate distintamente e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Si ipotizzi, ad esempio, di voler effettuare sia interventi di isolamento termico dell’involucro con riferimento alla parte opaca della facciata esterna, sia interventi di isolamento riferiti alla parte interna dell’involucro: in tal caso, si può affermare che il contribuente potrà fruire sia del bonus facciate per i lavori riguardanti la parte opaca della facciata esterna (detrazione pari al 90% senza alcun limite di spesa) e dell’ecobonus per gli altri interventi (detrazione pari al 65%).

Poiché tali spese, con buona probabilità, fanno riferimento a lavori indicati in un’unica autorizzazione amministrativa, per fruire di entrambe le agevolazioni è necessario che l’impresa (o le imprese) contabilizzino separatamente le opere in base al tipo di detrazione in cui rientreranno, così da emettere successivamente le fatture corrispondenti sulle quali si applicheranno le diverse detrazioni.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN