Decreto Cura Italia: misure efficaci anche per gli agenti?

Con il Decreto emanato lo scorso 17 marzo denominato “Cura Italia” sono stati previsti numerosi interventi a sostegno di attività, imprese e lavoratori dipendenti. Vi rientrano anche agenti e rappresentanti di commercio, ma per loro la situazione è un po’ diversa. Vediamo perché.

Nel D.L. 18/2020 – c.d. “Cura Italia” sono inserite particolari agevolazioni che riguardano misure a sostegno del lavoro e misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.

Tra i soggetti beneficiari, in quanto titolari di partita Iva, vi rientrano anche gli agenti di commercio che però, a differenza di altre categorie, risultano svantaggiati.

Cosa è stato previsto per loro nel Decreto Legge?

  1. La sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa e per 9 mesi dal 17/3/2020;
  2. la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate sui prestiti o dei canoni di leasing richiesti per l’attività;
  3. la non revocabilità fino al 30 settembre 2020 di tutte le linee di credito (es. fidi bancari) e dei finanziamenti;
  4. la proroga al 31 maggio 2020, con pagamento in unica soluzione, del versamento di Inail, Inps, Irpef e relative addizionali in scadenza dall’8 al 31 marzo 2020;
  5. la proroga al 31 maggio 2020, con pagamento in massimo 5 rate senza sanzione e interessi, del versamento dell’Iva annuale e mensile in scadenza dall’8 al 31 marzo 2020;
  6. la sospensione dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020 di tutti i termini di liquidazione, controllo, accertamento, di riscossione e di contenzioso;
  7. la proroga al 30 giugno, con pagamento in unica soluzione, delle cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate dall’8 marzo al 31 maggio 2020;
  8. la proroga al 30 giugno, con pagamento in unica soluzione, degli avvisi di accertamento esecutivi già emessi dall’Agenzia della riscossione dall’8 marzo al 31 maggio 2020;
  9. la proroga al 31 maggio delle cartelle saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo 2020;
  10. la proroga al 31 maggio del versamento scadente il 28 febbraio scorso relativo alla rottamazione ter;
  11. la proroga al 30 giugno, con pagamento in unica soluzione, della riscossione dei ruoli e degli accertamenti Inps in scadenza fino al 31 maggio 2020.

Come si può notare, manca all’appello quanto stabilito dall’art.28 del D.L.18/2020 e cioè l’indennità di euro 600,00, prevista invece per altre categorie di partite Iva, co.co.co., lavoratori stagionali dello spettacolo, agricoli.

Il Decreto “Cura Italia”, infatti, esclude dall’indennizzo le partite Iva iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie (vedi Casse professionali) e, poiché l’agente è iscritto all’Enasarco, rimane escluso da tale possibilità.

Paradossalmente, il procacciatore d’affari, che non ha obbligo di iscrizione Enasarco, ne ha diritto.

Si ritiene che ciò debba essere oggetto di revisione, in quanto l’agente è obbligato alla doppia iscrizione Inps/Enasarco, versando per entrambe i contributi, e non alla sola iscrizione alla propria Cassa di previdenza.

Fortunatamente il CDA Enasarco ha deliberato di stanziare gran parte dei contributi di norma previsti per le prestazioni assistenziali all’emergenza straordinaria del Coronavirus COVID-19.

In questo modo si è passati a uno stanziamento totale di euro 8.420.000,00 a sostegno della categoria.

Restano attivi gli altri contributi di assistenziali, ad esempio il contributo per assistenza ai figli disabili, quello di nascita/adozione, maternità, ecc.

Per aggiornamenti si rimanda a www.enasarco.it.

Rita Martin – Centro Studi CGN