Emergenza Coronavirus: la cassa integrazione guadagni ordinaria

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce, tra le varie misure volte a fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria, alcune prescrizioni in materia di ammortizzatori sociali. Analizziamo, in particolare, le novità per l’accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Il decreto prevede la possibilità per i datori di lavoro che, per cause riconducibili allo stato di emergenza provocato dal Covid-19, siano portati a ridurre o sospendere l’attività lavorativa, di fare richiesta del trattamento ordinario di integrazione salariale, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane.

Secondo la normativa generale, e più precisamente ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 148/2015, possono accedere al trattamento di integrazione salariale tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a part time (compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante). Non vi possono invece accedere i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i soggetti in apprendistato per il diploma e la qualifica e di alta formazione e ricerca.

Per poter beneficiare delle integrazioni salariali è necessario inoltre avere maturato una anzianità di servizio aziendale presso l’unità produttiva pari ad almeno 90 giorni di lavoro effettivo (a partire dalla data di presentazione dell’istanza di concessione). Qualora la richiesta di integrazione salariale dipenda da eventi oggettivamente non evitabili in qualsiasi settore produttivo, tuttavia, il requisito di anzianità non risulta necessario.

Ai lavoratori sarà corrisposto un trattamento integrativo pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate, che saranno comprese tra zero ore ed il limite orario contrattuale (considerando anche i massimali annuali stabiliti dall’Inps ex Legge n. 427/190).

L’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, inoltre, contiene una sorta di tipizzazione giuridica dei settori che possono usufruire del regime delle integrazioni salariali ordinarie.

Il D.Lgs 148/2015 stabilisce che i casi di intervento dell’integrazione salariale ordinaria sono:

  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato come la crisi che non dipende da mancanze strutturali e organizzative dell’impresa.

Come si è detto, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha introdotto delle novità per l’accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria limitatamente all’emergenza Covid-19. L’articolo 19 consente, ai datori di lavoro rientranti nelle categorie di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale:

  • per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020;
  • per una durata massima di nove settimane;
  • comunque entro il mese di agosto 2020.

I beneficiari dell’intervento saranno i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoratori a chiamata e apprendisti in forza al 23 febbraio 2020, indipendentemente dall’anzianità di servizio.

Per la presentazione dell’istanza viene introdotta l’apposita causale “emergenza Covid-19”.

Relativamente alle procedure di concessione dell’integrazione salariale, rispetto alla disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, le aziende saranno dispensate:

  • dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (procedure di informativa preventiva e consultazione sindacale);
  • dai termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, del medesimo provvedimento (termini presentazione delle istanze all’Inps);
  • verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (causali e temporaneità dell’evento).

Inoltre:

  • l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto dovranno essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva senza alcun obbligo di redigere o raggiungere un accordo scritto e senza allegare la documentazione necessaria alle procedure ordinarie (es: relazione tecnica), ma solo un elenco dei lavoratori interessati;
  • la domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Altresì viene previsto che il limite di 9 settimane per cui viene concessa la Cigo per Covid-19 non computi nel contatore massimo:

  • di 52 settimane nell’arco del biennio mobile, quale termine massimo di godimento del beneficio;
  • di 24 settimane nell’arco del quinquennio mobile.

Infine non risulta dovuto il cd. contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

La misura del beneficio resta dell’80% della retribuzione globale spettante e, su istanza dei datori di lavoro, potrà essere richiesto il pagamento diretto dell’Inps.

L’Inps, con il proprio Messaggio del 20 marzo 2020, n. 1287 ha fornito le prime indicazioni operative al fine di permettere ai datori di lavoro l’accesso alla Cassa integrazione a seguito dell’emergenza di Covid-19. In particolare, l’Istituto specifica che l’stanza di integrazione salariale può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al  31  agosto  2020  e  per  una  durata  massima  di  9  settimane,  utilizzando  la nuova causale denominata “Covid-19 nazionale”.

Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Oltremodo, le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza Covid-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza Covid-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Sono, poi, previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali. Infatti, l’Inps conferma che non risulta dovuto il pagamento del contributo addizionale, non si tiene conto dei limiti di 52 settimane biennali o 24 nel quinquennio e dell’1/3 delle ore lavorabili.

Infine, è puntualizzato che i lavoratori beneficiari dell’ammortizzatore di integrazione salariale da Covid-19 non dovranno dimostrare il possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato