Gli interventi del fondo di integrazione salariale (FIS)

Il decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra queste, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.

Nello specifico, la prestazione di assegno ordinario è, a livello di disciplina generale, una prestazione a sostegno del reddito che il Fondo di integrazione salariale (FIS) garantisce, (oltre all’assegno di solidarietà), ai dipendenti di datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per le seguenti causali:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.

Tali causali e le relative modalità di accesso ed erogazione sono specificatamente individuate e descritte dalla Circolare INPS del 9 settembre 2016, n. 176.

Data l’attuale situazione di emergenza, l’art. 19 del menzionato decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) ha previsto che l’assegno ordinario sia concesso, limitatamente al periodo di emergenza da Covid-19 e con riferimento all’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti (diversamente dalla disciplina ordinaria, che prevede un numero di 15 lavoratori), e che su istanza del datore di lavoro tale prestazione può essere concessa con la modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS.

Con il Messaggio del 20 marzo 2020, n. 1287 l’INPS chiarisce le modalità di erogazione di tale prestazione durante la situazione di emergenza da Covid-19, illustrando sinteticamente la misura e fornendo le prime indicazioni operative.

Come si è detto, l’assegno ordinario è una prestazione di integrazione salariale, erogata nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Ne sono beneficiari i lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione:

  • del Fondo di integrazione salariale (FIS):
  1. lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti (come prevedono le nuove indicazioni contenute nel suddetto decreto Cura Italia);
  2. i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività;
  • dei Fondi di solidarietà di settore: lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

Data la situazione di emergenza, è stata introdotta una disciplina semplificata, allo scopo di rendere più facile e diffuso possibile l’accesso alla prestazione. A differenza della procedura ordinaria, in sintesi:

  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
  • non si tiene conto dei seguenti limiti:
    • limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
    • limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
    • limite di 1/3 delle ore lavorabili.
  • i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Relativamente alle modalità di presentazione della domanda, inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria, la richiesta potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e dovrà essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, senza che sia necessario allegare alla domanda la scheda causale o altra documentazione probatoria.

Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.

Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita, le quali saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

Per quanto concerne le modalità di accesso, si prevede che per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale.

Oggetto di semplificazione sono anche le modalità di pagamento: oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, infatti, sarà ora possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Qual è l’indennità corrisposta ai lavoratori?

Anche per l’assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale valgono le regole generali disciplinate dal D.Lgs. 148/2015.

L’indennità riconosciuta ai lavoratori è determinata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali annualmente stabiliti dall’INPS (per l’anno 2020 vedi Circolare del 10 febbraio 2020 n. 20).

Pertanto, gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 148/15, in vigore dal 1° gennaio 2020, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto risultano essere:

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato