730 senza sostituto: possibile anche in caso di carenza di liquidità?

In questo particolare momento di difficoltà imprese e sostituti d’imposta in genere possono trovarsi in carenza di liquidità e impossibilitati alle operazioni di conguaglio ed ecco che la domanda sorge spontanea: è possibile per il contribuente presentare il 730 senza sostituto?

Ricordiamo innanzitutto che è l’art 51–bis, c.1 del D.L. 69/2013 ad aver previsto che i soggetti di titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Ricordiamo, inoltre, che tale tipologia di 730 può essere presentata esclusivamente da un CAF o professionista abilitato o direttamente dal contribuente con Fisconline.

I rimborsi sono eseguiti direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. Il credito della liquidazione risulterà al rigo 164 del 730/3 mentre il debito al rigo 162.

In presenza di un debito, il versamento sarà effettuato con modello F24. Nel prospetto di liquidazione risulteranno compilati i righi da 231 a 245 e, conseguentemente, nel relativo modello F24 è riportata solo la parte di imposta a debito che eccede gli eventuali importi a credito che scaturiscono dalla liquidazione. I versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi PF, anche rateizzando l’importo dovuto.

Tutto questo in situazioni normali. Ma cosa potrebbe succedere se il sostituto d’imposta, a causa della grave situazione economica venutasi a creare a causa della pandemia di Covid-19, fosse in assenza, anche momentanea, di liquidità e non potesse effettuare i conguagli?

Si verrebbe a creare una situazione davvero spiacevole: il contribuente ha necessità di liquidità e pertanto è motivato alla presentazione del 730 prima possibile per poter recuperare l’importo a credito; il sostituto, a sua volta, si trova in carenza di liquidità e quindi nella condizione di non poter svolgere le operazioni di conguaglio, e nemmeno di poter effettuare il diniego del 730/4.

Il diniego del 730/4, infatti, è possibile solo per cessazione del rapporto di lavoro prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del 730 ovvero nel caso in cui il rapporto di lavoro con il sostituto indicato nel 730 non sia mai esistito (Circolare 4/E/2018).

Ecco allora che la soluzione potrebbe essere quella della presentazione di un 730 senza sostituto, affinché il contribuente possa recepire nel più breve tempo possibile il proprio credito.

Si spera che l’Amministrazione Finanziaria possa pensare a una soluzione in tal senso, anche per il solo 730/2020, in virtù della particolare situazione che tutti stiamo vivendo.

Rita Martin – Centro Studi CGN