Coronavirus: quali conseguenze su documenti di riconoscimento, tessera sanitaria e patente?

Cosa succede ai documenti di riconoscimento, alla tessera sanitaria e alla patente di guida, la cui data di validità scade in questi giorni di immobilismo dovuto alle prescrizioni per combattere il COVID-19?

Molti sono i provvedimenti messi in atto per tranquillizzare cittadini ed imprese e permettere loro di gestire con facilità le tante problematiche legate alle limitazioni agli spostamenti fisici, cui tutti noi siamo responsabilmente tenuti in questi giorni.

In merito allo specifico tema dei documenti indicati in questo articolo, i provvedimenti ai quali fare riferimento sono: il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che contiene la proroga della validità della tessera sanitaria, e il corposo D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che contiene una serie di rinvii, proroghe e sospensioni, tra i quali spicca la proroga dei documenti di riconoscimento e atti abilitativi.

Iniziamo dalla tessera sanitaria, la cui proroga di validità è contenuta nell’art.12 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9. Esso dispone che la validità delle tessere sanitarie, che scadono prima del 30 giugno 2020, è prorogata al 30 giugno 2020.

La proroga vale anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS – CNS); invece non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere di nuova emissione ovvero per quelle di cui si è chiesto duplicato, il MEF rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza oppure tramite il collegamento al portale del sito www.sistemats.it. La copia, però, non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS – CNS).

Passiamo alla proroga che interessa la validità dei documenti di riconoscimento, contemplata dall’art. 104 del D.L. n. 18/2020.

Si tratta dei documenti di riconoscimento e delle carte di identità (anche elettroniche) e cioè di quelli muniti di fotografia del titolare e rilasciati, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana che consenta l’identificazione personale del titolare. La validità dei documenti sopra elencati, scaduti o in scadenza dopo il 17 marzo 2020, è prorogata al 31 agosto 2020, ma ai fini dell’espatrio la data di validità rimane quella indicata sul documento stesso.

Per quanto riguarda la patente di guida, al momento c’è incertezza sul termine di proroga. Essa nasce dal fatto che la patente è un documento abilitativo ma, nel contempo, riconosciuto valido ai fini del riconoscimento di una persona. Pertanto sulle due caratteristiche si incrociano contemporaneamente le disposizioni degli artt. 103 e 104 del predetto D.L. n. 18/2020. Il primo dispone la proroga della validità degli atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, al 15 giugno 2020; il secondo articolo (n. 104), come si è indicato sopra per i documenti di riconoscimento, dispone la proroga al 31 agosto 2020 della validità di tutti quelli scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020.

Siamo fiduciosi, che nei tempi debiti, saranno diramati i necessari chiarimenti.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo