Covid-19: gli aiuti dell’Enasarco agli agenti

Come promesso fin dallo scorso 18 marzo, anche l’Enasarco scende in campo per aiutare i propri iscritti che hanno subito mancati ricavi a causa dell’emergenza Covid-19. Analizziamo nello specifico come.

Oltre al bonus di euro 600 alla fruizione del quale sono stati ammessi, alla fine, con la Circolare Inps n. 49/2020, anche gli agenti e i rappresentanti di commercio, l’Enasarco, ente di previdenza della categoria, ha adottato misure straordinarie a supporto dei suoi iscritti.

Nella home page del sito, si legge che è stato pubblicato il Programma delle prestazioni integrative di previdenza 2020. Il documento è stato aggiornato in relazione all’emergenza sanitaria e prevede uno stanziamento di oltre 8,4 milioni di euro per le erogazioni straordinarie da Covid-19. Dalla serata di oggi (3 aprile) è possibile inviare le domande online, tramite l’area riservata inEnasarco, per le seguenti prestazioni: contributo di maternità; contributo per nascita o adozione; erogazioni straordinarie.

Nella sezione Erogazioni straordinarie, è prevista l’indennità riconosciuta agli agenti per l’emergenza Covid-19; nello specifico è indicato che:

  • per l’anno 2020 la Fondazione effettua, nel limite massimo di spesa annua pari a euro 8.420.000, erogazioni straordinarie prioritariamente a sostegno degli iscritti che hanno subito conseguenze negative rilevanti a causa di tale emergenza, nei limiti e con le modalità specificate nei successivi articoli;
  • la domanda potrà essere inoltrata dal soggetto che risulta in possesso del seguente requisito: reddito 2018 non superiore a euro 40.000, rilevabile dal modello Unico PF 2019. Più precisamente, il reddito 2018 di riferimento è pari alla somma dei singoli redditi indicati nelle caselle di seguito specificate dei quadri RN e LM se entrambi compilati, facendo riferimento a:
    • Quadro RN1, casella 1;
    • Quadro LM, casella LM6;
    • Quadro LM, casella LM34 casella 3.

I richiedenti che nell’anno 2018 hanno svolto attività diversa da quella di agenzia (ad esempio, lavoro subordinato) potranno comprovare il reddito allegando la documentazione fiscale valida alla quale erano tenuti in base all’attività svolta in tale anno. Il requisito di reddito non si applica nel caso di decesso dell’agente in attività a causa del virus Covid-19. Si precisa che, nell’ipotesi di agenti operanti sotto forma di società di persone, il reddito è quello del socio che ha inoltrato la domanda risultante dal proprio modello Unico PF 2019.

  • saranno erogati contributi economici nei casi di decesso di agente in attività causato dal Covid-19. Il contributo economico è di euro 8.000.

Soddisfatte le domande di cui copra, saranno erogati contributi economici agli iscritti per intervenuto contagio da Covid-19. Il contributo economico è di euro 1.000. Soddisfatte le domande di cui ai punti precedenti, saranno erogati contributi economici agli iscritti per i quali possano presumersi provvigioni fortemente ridotte a causa dell’epidemia Covid-19. Il contributo è di euro 1.000, a prescindere dal carico familiare.

A partire dal 3 aprile potranno essere presentate le apposite richieste, accompagnate dalla seguente documentazione, da inviare anch’essa in copia elettronica contestualmente alla domanda:

  1. Contributo economico per decesso: la domanda può essere presentata esclusivamente mediante invio a mezzo PEC all’indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it del modulo di richiesta disponibile sul sito web enasarco.it  e dovrà essere accompagnata da autocertificazione attestante il decesso dell’iscritto e lo svolgimento effettivo dell’attività di agenzia fino al momento del decesso, certificazione medica attestante che il decesso è intervenuto a causa di affezione da virus Covid-19 (anche solo quale concausa).
  2. Contributo economico per contagio: la domanda può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all’apposita sezione riservata del sito enasarco.it e deve essere accompagnata da certificazione medica attestante l’avvenuto contagio dell’iscritto da Covid-19, Modello Redditi PF 2019 attestante per l’anno 2018 un reddito non superiore a euro 40.000 o altra documentazione fiscale valida.
  3. Contributo economico per provvigioni fortemente ridotte a causa dell’epidemia Covid-19: la domanda la domanda può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all’apposita sezione riservata del sito enasarco.it unitamente a Modello Redditi PF 2019 attestante per l’anno 2018 un reddito non superiore a euro 40.000 o altra documentazione fiscale valida, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante una diminuzione delle provvigioni, nel trimestre di contribuzione antecedente la presentazione della domanda, superiore al 33% rispetto alle provvigioni percepite nello stesso trimestre dell’anno precedente.

Successivamente alla graduatoria provvisoria, la Fondazione si riserva la verifica della congruità dei documenti prodotti con quanto dichiarato nella domanda e redigerà la graduatoria definitiva.

Gli iscritti riceveranno, quindi, apposita comunicazione sull’esito della loro domanda (“accolta” oppure “non accolta e inserita d’ufficio nel bando successivo” oppure “non accolta per documentazione insufficiente o non conforme”, all’esito del 1° e 2° bando, oppure “non accolta definitivamente”, all’esito del 3° bando).

Rita Martin – Centro Studi CGN