Indennità di 600 euro agli iscritti alla gestione separata INPS

Con la circolare n. 49 del 30 marzo 2020, l’INPS fornisce i chiarimenti per quanto concerne la fruizione corretta delle indennità in favore, tra gli altri beneficiari, dei liberi professionisti con partita IVA e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Si tratta di lavoratori autonomi, senza altra cassa previdenziale, in attività al 23 febbraio 2020 a cui spetta l’indennità risarcitoria prevista per il mese di marzo pari a euro 600,00 (ex art. 27 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18). L’ambito applicativo dei beneficiari dell’indennità riguarda gli iscritti alla gestione separata dell’INPS (ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1996), in particolare:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (ex art. 53, comma 1 Tuir) che versano per il 2020 contributi previdenziali con aliquota pari al 25,72%;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che versano per il 2020 contributi previdenziali con aliquota pari al 34,23%.

I predetti soggetti, per poter richiedere il beneficio, devono rispettare i seguenti requisiti:

  • non devono essere titolari di pensione diretta a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO);
  • non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Sono pertanto esclusi da questa agevolazione i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Per il principio di non cumulabilità, l’indennità in commento non è cumulabile:

  • con le altre tipologie di indennità previste in favore dei lavoratori stabilite dal decreto “Cura Italia”;
  • con le somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza.

L’indennità in esame è altresì incompatibile con l’Ape sociale e con l’assegno ordinario di invalidità.

L’indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è compatibile nonché cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all’art. 27.

In analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile.

Le domande per usufruire della prestazione “indennità € 600” possono essere presentate a partire dal 1.04.2020 previa domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. A tal fine, anche per facilitare al massimo l’erogazione delle indennità, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i seguenti canali telematici:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In mancanza di una delle predette credenziali, per i richiedenti è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda online, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. messaggio INPS n. 1381/2020).

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN