Bonus vacanze: ecco il beneficio riconosciuto dal D.L. Rilancio

Tra le varie misure disposte dal Decreto per il rilancio del settore turistico, è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per poter usufruire di determinati servizi. Chiariamo in cosa consiste.

A chi spetta

L’art. 176 del D.L. 34/2020 prevede, per l’anno in corso, il riconoscimento di un credito d’imposta a favore dei nuclei familiari, utilizzabile da un solo componente per il pagamento di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, B&B e agriturismo, per l’importo di:

  • euro 150,00 per i nuclei composti da un unico componente;
  • euro 300,00 per i nuclei composti da due componenti;
  • euro 500,00 per i nuclei composti da tre o più componenti – misura massima.

Il bonus è subordinato alla presentazione di un ISEE ordinario o corrente di valore non superiore a euro 40.000,00.

Condizioni di utilizzo

Per poter ottenere il bonus:

  • le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo B&B;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator;
  • è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione e con possibilità di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.  Le modalità applicative saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare sentito l’INPS e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Rita Martin – Centro Studi CGN