Decreto Rilancio: tutte le novità sui pagamenti all’Agente della riscossione

Cartelle di pagamento, avvisi di addebito, atti di accertamento, rottamazione-ter, saldo e stralcio, piani di rateazione, debiti iscritti a ruolo: riepiloghiamo tutte le novità previste dal Decreto Rilancio.

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in L n. 27/2020, ha previsto all’art.68, la sospensione della riscossione delle cartelle esattoriali in corso di pagamento.

In base ad esso, sono stati sospesi i termini dei pagamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, sia per le entrate tributarie che non tributarie, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

In sede di conversione in legge del provvedimento, il termine iniziale è stato anticipato al 21 febbraio per tutti i soggetti (persone fisiche e non) che a quella data avevano la residenza o la sede legale ovvero operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020.

In quella sede era stato stabilito che i versamenti oggetto di sospensione dovevano essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure a rate, inoltrando istanza di rateizzazione entro il 30 giugno 2020.

Ancora,

  • le rate scadenti dall’8 marzo al 31 maggio derivanti da piani di dilazione, trovano la sospensione fino al 30 giugno 2020;
  • il termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter» e quello del 31 marzo 2020 del cosiddetto «saldo e stralcio», sono differiti al 31 maggio 2020.

Infine era stato precisato che, durante il periodo di sospensione, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione:

  • non poteva attivare alcuna procedura cautelare o esecutiva per le cartelle i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020;
  • non poteva procedere alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui sopra.

L’art. 154 del D.L. n. 34/2020 “rilancia” anche su questo aspetto, prevedendo ulteriori ed importati dilazioni dei termini di pagamento di cui sopra.

Pertanto, è differito dal 31 maggio 2020 al 31 agosto 2020 (con scadenza dei versamenti fissata entro il 30 settembre 2020) il termine della sospensione dei pagamenti dei debiti derivanti da:

  • cartelle di pagamento (per entrate tributarie e non)
  • avvisi di addebito INPS
  • atti di accertamento delle dogane
  • accertamenti esecutivi, ingiunzioni ed accertamenti esecutivi degli enti locali emessi da o affidati all’Agente della riscossione.

Inoltre, è sospesa dal 31 maggio al 31 agosto:

  • la notifica di nuove cartelle
  • la notifica di altri atti di riscossione

per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione.

I debiti sopra citati dovranno essere pagati, senza alcuna applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il mese successivo al termine della sospensione (30 settembre 2020). Così come è avvenuto per la scadenza del 30 giugno, si ritiene che sia possibile inoltrare richiesta di rateizzazione delle somme dovute.

Ancora, è possibile eseguire tassativamente entro il 10 dicembre 2020 il pagamento di tutte le rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” da corrispondere nell’anno 2020 (quindi sia quelle scadute che in scadenza).

Un’altra importante novità sul tema riguarda i piani di rateazione:

  • quelli in corso all’8 marzo 2020 e inoltre quelli presentati al 31 agosto 2020 decadranno in caso di mancato versamento di 10 rate, anche non consecutive, invece di 5 rate come già previsto. Attenzione quindi al limite temporale di questa agevolazione. Come segnalato dall’Agenzia delle Entrate nelle sue slides informative sul decreto, le richieste di rateizzazione presentate dal 1° settembre 2020 subiranno il ritorno della decadenza, al verificarsi del mancato pagamento di 5 rate;
  • quelli già decaduti al 31 dicembre 2019 potranno essere rimessi in termini con una nuova istanza di dilazione del debito, fino a un massimo di 72 rate.

A proposito di riscossione, si segnala che per tutto l’anno 2020 i debiti iscritti a ruolo (art. 28-ter DPR n.602-1973) non saranno conteggiati in sede di erogazione di rimborsi fiscali (art. 145 D.L. n. 34-2020).

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo