Il Decreto Rilancio ferma anche le attività di accertamento e liquidazione delle imposte

Il D.L. 19.5.2020 n. 34 interviene con forti novità nelle attività di accertamento, liquidazione, rettifica e controllo degli enti impositori.

Al fine di supportare concretamente la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, il Decreto Rilancio, grazie all’art. 157, rinvia al 2021 la notifica di una serie di atti che avrebbero colpito inesorabilmente le poche disponibilità finanziarie a disposizione di imprese e cittadini.

E così, rivoluzionando la precedente impostazione contenuta nell’art.67 del D.L n. 18-2020 (Cura Italia), il Decreto Rilancio riscrive il calendario e le modalità degli atti di:

  • accertamento
  • contestazione
  • irrogazione sanzioni
  • recupero crediti di imposta
  • liquidazione
  • rettifica

di imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020.

Con questa novità viene di fatto eliminato il periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020) che aveva caratterizzato il provvedimento Cura Italia e di cui non si tiene più conto.

Pertanto, tutti gli atti di cui sopra emessi entro il 31 dicembre 2020 saranno notificati nell’anno 2021.

Le somme scaturenti dagli atti e comunicazioni interessate dalla succitata proroga dei termini non saranno gravati di interessi per il periodo che intercorrà tra il 1° gennaio e la data di notifica.

Ma come si potrà verificare che effettivamente l’atto sarà emanato dagli uffici impositori nel termine del 31 dicembre 2020?

Ebbene, fermo restando che l’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate, in tempo, saranno individuate specifiche modalità di attestazione dell’avvenuta elaborazione-emissione degli atti e delle comunicazioni nell’anno 2020.

È bene sapere che la disposizione di cui si tratta prevede l’eccezione legata a indifferibilità e urgenza oppure ai casi in cui l’emissione dell’atto è funzionale ad adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Infine il predetto art.157 del D.L. n. 34-2020 prevede l’importante proroga di un anno per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a:

  • le attività di liquidazione artt. 36-bis D.P.R. n. 600- 1973 e art. 54-bis D.P.R. n.633-1972 per le dichiarazioni presentate nell’anno 2018;
  • le somme dovute a titolo di tassazione sull’indennità di fine rapporto di cui alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017;
  • le attività di controllo formale previste dall’art. 36-ter del D.P.R. n. 600-1973 per le dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo