A chi spetta il superbonus 110%?

L’articolo 119 del Decreto Rilancio ha introdotto un’agevolazione che è stata ribattezzata “superbonus” dalla stampa specializzata. In effetti, rispetto alle agevolazioni fiscali in vigore, quella introdotta dal Decreto Rilancio è particolarmente favorevole per i contribuenti, perché spinge la percentuale di detraibilità delle spese oltre la misura del 100%, fissandola al 110%.

Sotto il profilo soggettivo, i commi 9 e 10 dell’articolo 119 circoscrivono l’ambito dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali.

In particolare, il comma 9 prevede che possono beneficiare dell’agevolazione del 110%:

  • i condomini;
  • le persone fisiche che effettuano gli interventi al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Condomini

Per ciò che riguarda la prima categoria di beneficiari, i condomìni, va ricordato che gli interventi devono essere circoscritti alle spese relative alle parti comuni condominiali. Tali spese dovranno essere ripartite tra i condòmini in relazione alle quote millesimali. Sotto il profilo soggettivo, la legge non prevede ulteriori peculiarità a carico dei condòmini e, peraltro, ai fini dell’agevolazione, non rileva neanche la tipologia di unità immobiliare (purché ubicata nel condominio) in possesso del condòmino.

Quest’ultimo spunto ci può far concludere, quindi, che le imprese (non rileva la forma giuridica) ovvero i lavoratori autonomi potranno comunque beneficiare del superbonus 110% per gli interventi effettuati sulle parti comuni di unità immobiliari ubicate in un condominio. Anche i soggetti titolari di reddito d’impresa, arte e professione potranno beneficiare delle agevolazioni pari al 110% per gli interventi di isolamento termico o per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un ulteriore impianto centralizzato per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

In altre parole, considerato che la disciplina normativa non pone ostacoli di carattere soggettivo o oggettivo, il condòmino che beneficia della misura del 110% potrebbe essere individuato tra:

  • le persone fisiche che detengono l’immobile nella sfera imprenditoriale o professionale;
  • le persone giuridiche che detengono immobili di natura residenziale oppure anche non abitativo, come un negozio (cat. catastale C/1), oppure ufficio (cat. catastale A/10) o ancora laboratorio per arti e mestieri (cat. catastale C/3).

Persone fisiche

La seconda categoria di beneficiari individuata dal comma 9 del Decreto Rilancio è costituita dalle persone fisiche, che effettuano gli interventi “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10”. Stante il testo del suddetto comma 9, quindi, le persone fisiche possono beneficiare della detrazione del 110% per interventi:

  • di efficienza energetica effettuati su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale. Possono comunque beneficiare delle altre misure, come ad esempio quelle di riduzione del rischio sismico, anche sulle seconde case;
  • effettuati negli uffici o nei negozi, indipendentemente se singolarmente accatastati o facenti parte di condomìni.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN