Decreto Rilancio e diritto al lavoro agile

Il Decreto Rilancio (articolo 90 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34) conferma l’importanza del lavoro agile come mezzo per ridurre le occasioni di contagio durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Decreto, oltre a confermare tutte le disposizioni assunte a partire dal mese di marzo a sostegno di questa modalità lavorativa, introduce un vero e proprio “diritto” dei genitori di figli under 14, dipendenti nel settore privato, a svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working, sempre che essa risulti compatibile con le mansioni da svolgere.

Va ricordato che, a livello generale, l’articolo 18 della Legge del 22 maggio 2017, n. 81 definisce il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, in cui la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.

Il DPCM dell’8 marzo 2020 ha previsto, su tutto il territorio nazionale (dopo le prime esperienze nelle ex “zone rosse”) la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere allo smart working per la durata dello stato di emergenza (sino al 31 luglio 2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020) per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, ed ha inoltre previsto modalità telematiche semplificate per le relative comunicazioni obbligatorie verso l’INAIL.

Successivamente, l’art. 87 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) convertito dalla Legge del 24 aprile 2020. n. 27, ha disposto che, sempre fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la “modalità ordinaria” di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PA.

Al momento attuale, continuano ad esistere estese platee di lavoratori per i quali, per motivi socio-sanitari, il lavoro agile continua ad essere l’unica opzione o, comunque, quella migliore.

Questo tema è affrontato dall’art. 90 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, secondo il quale esiste un vero e proprio diritto a svolgere la prestazione di lavoro in smart working fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica per i lavoratori in possesso di specifici requisiti e cioè che:

  • siano genitorilavoratori dipendenti del settore privato;
  • abbiano almeno un figlio under 14;
  • che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore;
  • anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla Legge del 22 maggio 2017, n. 81;
  • a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

A prescindere dal nuovo “diritto genitoriale”, la prestazione lavorativa in smart working può essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge del 22 maggio 2017, n. 81, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

Il Decreto conferma l’obbligo di comunicazione in modalità telematica semplificata all’INAIL dei nominativi dei lavoratori e della data di cessazione della prestazione di lavoro in smart working.

Quanto ai dipendenti pubblici, l’articolo 90 del Decreto Rilancio, conferma integralmente le disposizioni del citato art. 87 del Decreto Cura Italia, che indicano il lavoro agile come modalità ordinaria della prestazione (ove compatibile con le mansioni assegnate).

Dopo il 31 luglio 2020, ossia alla scadenza del termine del periodo di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio scorso, nel caso ovviamente non auspicabile che la situazione epidemiologica non sia migliorata, sarà necessario prorogare la durata della situazione di emergenza sanitaria e la disciplina sopra illustrata prolungherà i propri effetti sino alla nuova data prevista per il termine dell’emergenza.

Nel caso in cui invece, dal 1° agosto prossimo, la situazione sia migliorata e non si renda necessario prorogare l’emergenza, dovrebbero venir meno tutte le eccezioni alla disciplina dettata per lo smart working dalla Legge del 22 maggio 2017, n. 81.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato