In vigore il contradditorio preventivo ufficio-contribuente

Debuttano le nuove regole sul contradditorio preventivo con l’obbligo, da parte degli uffici, del confronto tramite un invito a comparire rivolto al contribuente prima di procedere con l’emissione di un avviso di accertamento. La norma è contenuta nel Decreto Crescita (art. 4-octies del D.L. 34/2019), che ha aggiunto il nuovo articolo 5-ter al D.Lgs. 218/1997, oggetto di chiarimento della circolare n. 17/E del 22 giugno a cura dell’Agenzia delle Entrate. Ecco nel dettaglio gli aspetti salienti del nuovo istituto giuridico che sarà adottato con gli atti sottoscritti e notificati a partire dal 1° luglio.

Il documento di prassi delinea con precisione l’ambito di applicazione, ritenendo l’invito a comparire applicabile obbligatoriamente, a pena di nullità dell’atto, per la definizione degli accertamenti in materia di:

  • imposte sui redditi e relative addizionali,
  • contributi previdenziali,
  • ritenute,
  • imposte sostitutive,
  • imposta regionale sulle attività produttive,
  • imposta sul valore degli immobili all’estero,
  • imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero,
  • imposta sul valore aggiunto.

L’obbligo di avvio del procedimento di adesione su iniziativa dell’ufficio è escluso:

  • nei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo;
  • nel caso di emissione di avvisi di accertamento o di rettifica parziale ex art. 41-bis del DPR n. 600/73 e dall’art. 54 DPR n. 633/72. Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate chiaramente afferma che in detta modalità accertativa rientrano pacificamente anche gli avvisi di accertamento basati sul metodo induttivo/presuntivo.

Il confronto anticipato con il contribuente punta ad assicurare la corretta pretesa erariale nonché a favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti in modo da ridurre la fase patologica del contenzioso. A tal fine, gli uffici sono tenuti ad attivare e valorizzare il contraddittorio preventivo, ove possibile, anche nelle ipotesi per le quali lo stesso non è obbligatoriamente previsto.

Dal punto di vista del contribuente:

  • è possibile decidere se partecipare o meno al procedimento, in quanto la nuova disposizione prevede il relativo obbligo unicamente in capo all’Amministrazione;
  • il procedimento con adesione può essere attivato anche su istanza del diretto interessato a seguito della notifica di un avviso di accertamento, soltanto nel caso in cui quest’ultimo non sia stato preceduto da un invito a comparire per il contraddittorio con l’ufficio.

Dal confronto preventivo ufficio/contribuente deriva l’obbligo di motivazione rafforzata in caso di mancata adesione. In tale ipotesi, l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio deve avere argomenti specifici con riferimento “ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente”. L’esito del contraddittorio con il contribuente deve costituire parte della motivazione dell’accertamento con dovizia di argomentazioni, che non dovranno limitarsi alla mera valutazione degli elementi e/o documenti forniti dal contribuente ma dovranno specificare le ragioni del mancato accoglimento delle medesime.

Con l’ennesima norma in deroga ai principi sanciti dallo statuto del contribuente, si stabilisce che, qualora tra la data di comparizione, indicata nell’invito notificato al contribuente dall’ufficio, e quella di decadenza dell’attività di controllo (ex artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1973) intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni.

L’applicazione della norma avviene secondo il seguente schema semplificato:

  • il contribuente riceve un invito la cui data di comparizione è fissata, per esempio, il giorno 5 ottobre di un anno con termine di decadenza dell’azione di accertamento al 31 dicembre dello stesso anno;
  • il contraddittorio si conclude negativamente;
  • è data la possibilità per l’ufficio di notificare l’avviso di accertamento oltre il termine “ordinario” di decadenza, beneficiando della proroga di 120 giorni, che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno N+1 fino a fine aprile.

Per quanto concerne le modalità operative, il contraddittorio preventivo deve tener conto degli strumenti metodologici a distanza adottati diffusamente a seguito dell’emergenza pandemica. Probabilmente si continuerà su questa strada, che in queste circostanze si è rivelata utile e funzionale alle esigenze delle parti.

Le procedure a distanza presuppongono l’impiego di PEC in luogo della posta elettronica ordinaria per l’identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio della copia del documento di identità unitamente alla procura.

Il contraddittorio viene svolto telefonicamente o per video conferenza con possibile produzione di memorie e documenti che verranno recepiti dal funzionario incaricato e menzionati nel verbale. Al termine delle operazioni di confronto, il verbale finale verrà sottoscritto e scambiato via PEC dalle parti previa firma digitale oppure sottoscrizione con scansione.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN