L’impresa coniugale: costituzione e regime fiscale

Quando l’imprenditore si serve delle prestazioni lavorative del suo coniuge o dei suoi familiari e affini, l’impresa individuale diviene rispettivamente impresa coniugale o impresa familiare. In particolare, nel caso dell’impresa coniugale, la gestione dell’impresa è unicamente in capo a entrambi i coniugi. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste e quali sono le diverse particolarità.

Cos’è l’impresa coniugale e come si costituisce?

L’impresa coniugale è disciplinata dall’art. 177 del c.c. – Oggetto della comunione, che cita:

Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Va innanzitutto specificato che l’impresa coniugale non è un’impresa familiare, in quanto la gestione e l’amministrazione della stessa è affidata esclusivamente ad entrambi i coniugi; nell’impresa familiare, invece, la gestione è affidata solo al titolare della stessa, mentre familiari e affini collaborano solamente.

È stata introdotta dalla Legge 151/1975; pertanto in tutti i casi di matrimoni contratti dopo il 20/09/1975 – data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo diritto di famiglia – all’impresa costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi si applica il regime di comunione legale, comunione che si estende anche agli utili e agli incrementi, salvo che i coniugi non optino per una convenzione diversa dalla comunione legale (ad esempio scelgono di essere nel regime di separazione dei beni).

Se, invece, l’azienda è stata costituita da uno solo dei coniugi prima del matrimonio e successivamente al matrimonio è gestita da entrambi, la comunione concerne solamente gli utili e gli incrementi successivi al matrimonio e non la proprietà dell’azienda stessa.

L’impresa coniugale:

  • non deve essere costituita per atto pubblico;
  • deve essere costituita dai soli coniugi ed esclude chiunque altro;
  • i beni dei coniugi devono essere gestiti in comunione legale;
  • entrambi i coniugi hanno uguali diritti e doveri nei confronti dei terzi.

Per quanto riguarda l’amministrazione e la rappresentanza, ciascun coniuge ha il potere di compiere qualsiasi atto riguardante l’amministrazione, ordinaria e straordinaria, con l’eccezione degli atti dispositivi aventi ad oggetto beni immobili e mobili registrati, per i quali è necessario invece il consenso di entrambi.

Qual è il regime fiscale applicabile?

Per individuare il regime fiscale applicabile, occorre operare una distinzione in merito:

  • al momento in cui l’impresa è costituita (prima o dopo il matrimonio);
  • al fatto che la gestione si affidata a uno solo o a entrambi i coniugi.
  1. Impresa costituita prima del matrimonio e gestita da entrambi i coniugi

In questo caso:

  • il reddito va dichiarato dal coniuge titolare dell’impresa nel modello Redditi PF, al quadro RF (contabilità ordinaria) o RG (contabilità semplificata);
  • l’altro coniuge dichiara la propria quota di reddito nel quadro RH del modello Redditi PF.
  1. Impresa costituita dopo il matrimonio e gestita da uno solo dei coniugi

Anche in questo caso:

  • il reddito va dichiarato dal coniuge titolare dell’impresa nel modello Redditi PF, al quadro RF (contabilità ordinaria) o RG (contabilità semplificata);
  • l’altro coniuge dichiara la propria quota di reddito nel quadro RH del modello Redditi PF.
  1. Impresa costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi

In questo caso l’impresa è assimilata alla società di persone e quindi il reddito va dichiarato nel modello Redditi SP e imputato pro quota tra i coniugi che compileranno il quadro RH del modello Redditi PF.

Rita Martin – centro Studi CGN