Gli ammortizzatori sociali nel Decreto Legge Agosto 2020

Il Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 ed entrato in vigore il giorno successivo, prevede nuove misure in tema di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo importanti novità sia relativamente ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA sia all’ammissione a tali misure.

Le disposizioni del decreto sono state, inoltre, recentemente oggetto di analisi nel Messaggio Inps del 21 agosto 2020, n. 3131, che fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di ammortizzatori sociali.

La prima novità introdotta dal Decreto Agosto consiste nella possibilità di accedere ai nuovi trattamenti previsti indipendentemente dal precedente ricorso agli stessi (e dall’effettivo utilizzo).

L’articolo 1 del decreto ridetermina il periodo dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e dell’assegno ordinario richiedibili nel secondo semestre 2020 dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19.

I datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale per una durata massima di nove settimane, nei periodi intercorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane e nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti, pertanto, non può in ogni caso superare le diciotto settimane complessive.

Il decreto ridetermina quindi il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020, azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020 (ai sensi della precedente disciplina). Tuttavia, viene stabilito che i periodi di integrazione già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal Decreto Agosto.

Inoltre il decreto stabilisce, per CIGO, CIGD e assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, il meccanismo dell’invio di due domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito.

Mentre il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori nove settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti, attraverso un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale (da calcolare sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa), determinato secondo le seguenti misure:

  • aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
  • aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  • nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.

Per richiedere l’ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione con una dichiarazione di responsabilità in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18%.

Si precisa che per le richieste inerenti alle prime nove settimane, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale”.

Per l’invio delle domande per le ulteriori nove settimane, saranno fornite istruzioni operative con successivi provvedimenti sempre da emanarsi a cura dell’Inps. Qualora i datori di lavoro abbiano già ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime nove settimane di cui al Decreto Agosto dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del limite temporale. A tale scopo, l’Istituto, nelle ipotesi di domande per un numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (nove complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), rideterminerà correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.

L’articolo 1, comma 8, del decreto prevede anche una disciplina specifica per i datori di lavoro del settore agricolo, che possono presentare richiesta di trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). Il beneficio può avere una durata massima di 50 giorni, nel periodo tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Anche in questo caso è previsto che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, siano imputati ai 50 giorni previsti dal nuovo decreto.

A differenza di quanto previsto per gli altri trattamenti, l’ulteriore periodo di CISOA della durata massima di 50 giorni non è collegato alla verifica dell’andamento del fatturato aziendale e l’azienda non deve presentare la dichiarazione di responsabilità nella quale autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

Il D.L. Agosto stabilisce anche i criteri di decadenza dei termini. Infatti, le domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Inoltre, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

Il decreto prevede altresì uno slittamento transitorio dei termini ordinari di trasmissione delle domande dei trattamenti: per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 è differita al 30 settembre 2020. Inoltre introduce un differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020.

Anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal nuovo decreto, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.

Riguardo invece alla trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, nei casi in cui, sulla base delle regole ordinarie, la scadenza dell’invio dei suddetti dati si collochi entro il 31 agosto 2020, la stessa è differita al 30 settembre 2020. Per le scadenze che interverranno dal 1° settembre 2020 non è prevista l’applicazione di alcun differimento.

I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono stati differiti al 31 agosto 2020.

Il nuovo disposto normativo, poi, all’articolo 2 prevede anche alcune modifiche alla disciplina per l’accesso alla cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19” dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, prevedendo sia la collocazione della norma nell’alveo delle disposizioni generali in materia di cassa integrazione in deroga sia la competenza autorizzatoria dell’INPS.

La disposizione, tuttavia, salvaguarda la validità delle domande già presentate presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che devono provvedere alla relativa autorizzazione. I datori di lavoro interessati non devono produrre una nuova domanda all’INPS che sostituisca quella precedentemente presentata alle Regioni o alle Province autonome. Inoltre, la norma precisa che possono essere ammessi al trattamento i lavoratori che abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde (dichiarate dal datore di lavoro) non superiori a 50.000 euro, nella stagione sportiva 2019-2020.

Per il periodo massimo autorizzabile resta il limite complessivo di nove settimane per ogni associazione sportiva, e, solo per quelle con sede in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, potranno essere autorizzate fino a tredici settimane, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

L’articolo 19 del Decreto Legge, infine, introduce una ulteriore specifica tutela a favore dei lavoratori domiciliati o residenti in comuni appartenenti alle c.d. “zone rosse” per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell’emanazione di ordinanze in merito all’obbligo di permanenza domiciliare e divieto di allontanamento dal territorio comunale prima dell’entrata in vigore del decreto in parola.

I datori di lavoro così interessati, se hanno sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione di alcuni dipendenti per l’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA con specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare», per periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e, in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche Autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive. Le istanze di accesso al trattamento, corredate dall’autocertificazione del datore di lavoro indicante l’Autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione, devono essere trasmesse all’Istituto, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.

In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi infruttuosamente detti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato