Interessi passivi mutuo prima casa: salva la detrazione se la residenza è trasferita oltre il termine

La detrazione degli interessi passivi spetta anche se la residenza è trasferita oltre l’anno per cause di forza maggiore, come il periodo di sospensione in riferimento al Covid-19: questa la risposta n. 485 dell’Agenzia.

Premessa

La detrazione prevista dall’art.15 del Tuir in riferimento agli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, che diventano due se l’immobile è oggetto di ristrutturazione.

La richiesta

L’istante spiega nella sua richiesta di aver acquistato un immobile adiacente ad altra sua proprietà che è abitazione principale, da accorpare stipulando un mutuo ipotecario.

Fa presente di essere a conoscenza che la detrazione degli interessi passivi sul mutuo spetta solo dopo aver realizzato l’accorpamento risultante con variazioni catastali relative alle due unità immobiliari che diano, con la fusione, un’unica unità e a condizione che l’immobile sia adibito, entro un anno dall’acquisto, ad abitazione principale.

A causa del Covid-19 i lavori di accorpamento hanno subito ritardi tali da non variare la residenza entro il termine stabilito.

Pertanto, ritiene di poter fruire dell’agevolazione sulla detrazione degli interessi passivi prima casa in virtù della proroga concessa dall’art.24 del D.L. 23/2020 – c.d. Decreto Liquidità – e chiede all’Agenzia di “indicare, nei tempi e modi prescritti, il proprio parere riguardo la soluzione interpretativa ritenuta corretta rispetto al caso concreto sopra prospettato”.

La risposta

Nella richiesta viene a configurarsi una causa di forza maggiore, rappresentata appunto dall’emergenza epidemiologica, che non esclude la spettanza della detrazione.

L’Agenzia esclude che possa applicarsi quanto richiamato dal D.L. 23/2020, che si riferisce esclusivamente alle agevolazioni prima casa ai fini dell’imposta di registro.

Si deve far riferimento, invece, a quanto indicato nella Risoluzione 35/E/2002: la causa di forza maggiore è idonea a impedire la decadenza dell’agevolazione se accaduta in pendenza del termine entro cui stabilire la dimora abituale nell’immobile.

Il parere dell’ Amministrazione Finanziaria, quindi, poiché la causa di forza maggiore si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell’immobile, è positivo affinché l’istante possa fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020) che ha impedito o rallentato le attività relative alla destinazione dell’immobile a dimora abituale, a condizione che sussistano tutti gli altri presupposti previsti dalla norma e, in particolare, che l’acquisto dell’immobile sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo.

Rita Martin – Centro Studi CGN