Antiriciclaggio: illeciti tributari ed evasione fiscale sotto la lente della UIF

La UIF ha aggiornato gli indicatori di anomalia che forniscono ai professionisti utili suggerimenti per riconoscere comportamenti anomali tenuti dal cliente, che potrebbero originare l’obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta (SOS).

Con la Comunicazione del 10.11.2020, la UIF ritorna su schemi di comportamenti anomali riguardanti alcuni illeciti fiscali che si sono rilevati particolarmente collegati a fenomeni di riciclaggio e ne introduce uno nuovo (l’ultimo dell’elenco che segue), che ritiene si riferisca prevalentemente all’attività esercitata dai professionisti.

In particolare si tratta dei seguenti schemi di anomalia:

  1. utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;
  2. frodi sull’IVA intracomunitaria;
  3. frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale;
  4. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette (SOS) sono contenuti negli artt. da 35 a 41 del D.Lgs. n. 231/2007 nei quali, tra l’altro, si evidenzia che i professionisti inviano senza ritardo alla UIF, una SOS quando:

  • sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;
  • verificano il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se per importi al di sotto del limite vigente tempo per tempo.

È bene tenere presente che il verificarsi delle situazioni e comportamenti contenuti negli indicatori di anomalia non giustifica da solo l’obbligatorietà della segnalazione, in quanto le circostanze soggettive e oggettive riportate negli schemi devono essere concatenate dal punto di vista logico e temporale, in modo da risultare funzionali a un’ipotesi di illecito fiscale.

La segnalazione alla UIF (anche tramite il portale del CNDCEC) è svolta con modalità che ne assicurano l’anonimato e si ricorda è esclusa per le informazioni che i professionisti ricevono o ottengono nel corso dell’esame della posizione giuridica/dell’espletamento dei compiti di difesa/di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un‘autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento.

Ritornando alla Comunicazione UIF del 10.11.2020 e a proposito dei nuovi indicatori di anomalia “cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi”, la UIF evidenzia una serie di elementi che devono allertare il professionista incaricato della prestazione/operazione, ove li riscontri per oggettività e soggettività nella situazione trattata.

La pericolosità potenziale della situazione risiede nel fatto che la cessione dei crediti vantati verso l’Amministrazione finanziaria consente di ottenere liquidità in tempi più brevi rispetto a quelli occorrenti per ottenere il rimborso.

I suddetti crediti sono cedibili se emergono dalle dichiarazioni fiscali e sono stati richiesti a rimborso; la cessione deve avvenire con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione finanziaria.

Le cessioni possono essere oggetto di condotte fraudolente, connesse, a monte, alla natura fittizia dei crediti ceduti e, a valle, all’indebita compensazione degli stessi con debiti tributari/contributivi/premi assicurativi realmente dovuti dalle imprese cessionarie.

Oppure nella prassi si sono verificati anche casi in cui le imprese titolari di crediti fittizi hanno assunto, a titolo oneroso, l’obbligo di pagare i debiti tributari/contributivi e premi assicurativi di altri soggetti, estinguendo i debiti accollati mediante compensazione con i predetti crediti.

Ma, ancora, in alcuni casi, per eludere i controlli fiscali mirati agli atti di cessione dei crediti, i trasferimenti di crediti fittizi avvengono attraverso cessioni o conferimenti di aziende o di rami delle stesse (costituiti prevalentemente da crediti fiscali).

Inoltre, in genere, il corrispettivo della cessione è notevolmente inferiore al valore nominale dei crediti e il relativo pagamento è regolato con modalità particolarmente vantaggiose per i cessionari (altra circostanza a cui porre attenzione).

Ecco quindi alcuni esempi di come possono realizzarsi situazioni che veicolano, sia in entrata che in uscita, l’utilizzo di crediti tributari non veritieri.

Come rappresentato nella Comunicazione UIF sopra citata, l’evasione fiscale e il riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati, in quanto in generale gli illeciti tributari (es. transiti su rapporti personali di operatività apparentemente commerciale, prelevamenti di denaro contante da rapporti aziendali) spesso sono inseriti in un contesto criminale più ampio, messo in atto per celare l’origine illecita delle risorse.

Ecco perché l’asticella dell’attenzione dei professionisti deve essere innalzata soprattutto nei casi evidenziati dalla UIF.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo