Assenza del lavoratore dipendente per quarantena del figlio ovvero per sospensione dell’attività didattica

Lavoro in modalità agile, congedo per genitori con figlio in quarantena o con attività didattiche in presenza sospese, baby-sitting. Ecco una panoramica degli strumenti a disposizione delle famiglie che, in questa fase di emergenza sanitaria legata al Covid-19, si trovano a dover conciliare gli impegni lavorativi con la gestione dei figli.

Il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli era stato introdotto dall’articolo 5 del Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111. Tuttavia, la Legge di conversione del Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104) 13 ottobre 2020, n. 126 ha recepito la disposizione di cui sopra, introducendo l’articolo 21-bis al D. L. n. 104/2020.

L’articolo 21-bis, così come risulta modificato dal Decreto Legge del 28 ottobre 2020, n. 137, prevede la possibilità, per i genitori lavoratori dipendenti, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nell’ambito dello svolgimento di attività sportiva di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.

La prestazione di lavoro in modalità agile può essere svolta anche nel caso in cui il contagio si verifichi all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa ad essa, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i periodi di congedo usufruiti i genitori con figli minori di 14 anni hanno diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa calcolata secondo quanto previsto per l’indennità di maternità (articolo 23 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151). Inoltre, i periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure anzidette o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti, i quali non stiano fruendo di una delle misure sopra riportate.

L’Inps, con la Circolare del 2 ottobre 2020, n. 116, ha fornito chiarimenti in merito alla disposizione originaria del Congedo-19 (art. 5 del D.L. n. 111/2020).

Possono pertanto beneficiare del congedo i genitori lavoratori dipendenti (restano esclusi i genitori lavoratori autonomi e i genitori iscritti alla Gestione Separata), compresi quelli affidatari o collocatari, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • devono avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non devono svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19;
  • il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14 (oggi 16 anni) (al compimento del 16° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito);
  • il figlio deve essere convivente (residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente il congedo) durante tutto il periodo in cui il genitore fruisce del congedo;
  • il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento dell’ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico ovvero deve essere stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il congedo può essere fruito per i periodi di quarantena che ricadono nell’arco temporale che va dal 9 settembre fino al 31 dicembre 2020 e la sua durata massima coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico (ovvero con il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza).

In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal Dipartimento di prevenzione. Tuttavia, nel caso di più provvedimenti di quarantena, per uno o più figli, e per periodi parzialmente sovrapposti viene comunque corrisposta un’unica indennità.

Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e i genitori possono alternarsi nella fruizione dello stesso sussistendone il diritto. È inoltre possibile annullare le domande per i periodi eventualmente non fruiti.

L’Inps ha precisato inoltre che l’indennità viene riconosciuta “in luogo della retribuzione” e, pertanto, sono indennizzabili, con pagamento diretto o a conguaglio, solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo.

L’Istituto nella medesima circolare ha definito una serie di ipotesi di assenze da parte dell’altro genitore convivente con il figlio minore per il quale si intende fruire del congedo che possono risultare compatibili o meno con la fruizione del Congedo Covid-19 da parte del genitore richiedente.

Sussiste la compatibilità nel caso di malattia, congedo di maternità o paternità, ferie, aspettativa non retribuita, soggetto “fragile”, permessi e congedi ai sensi della Legge n. 104/1992 e nelle ipotesi di inabilità e pensione di invalidità.

Risulta invece incompatibile con il congedo Covid-19 la fruizione, da parte dell’altro genitore convivente con il minore, del congedo parentale (negli stessi giorni), dei riposi giornalieri della madre o del padre e di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (casse int., Naspi, Dis-Coll). Inoltre, il congedo di cui si tratta non può essere fruito nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa, ovvero di svolgimento di lavoro agile (negli stessi giorni), part-time e intermittente dell’altro genitore convivente con il figlio minore.

La domanda per la fruizione del congedo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite:

  • il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS). A tal fine, si ricorda che l’Inps a decorrere dal 1° ottobre non rilascerà più nuovi PIN di accesso ai servizi online;
  • il Contact center integrato;
  • ovvero i Patronati.

Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente per la quarantena. Qualora il genitore richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento al momento della richiesta di congedo, dovrà fornire gli elementi identificativi del provvedimento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, a pena di rigetto della stessa.

La Legge di conversione n. 126/2020 ha introdotto nel D.L. n. 104/2020 anche l’articolo 21-ter, il quale prevede la possibilità, fino al 30 giugno 2021, per i genitori lavoratori dipendenti privati che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992 di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il diritto di cui sopra è subordinato al fatto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Infine, in materia di assenze dei lavoratori con figli è intervenuto anche il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 (Decreto Ristori-bis). L’articolo 13 ha infatti riconosciuto la possibilità alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado, di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza prevista DPCM del 3 novembre 2020.

La suddetta facoltà è prevista esclusivamente per i lavoratori dipendenti che non possano svolgere l’attività lavorativa in modalità agile.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’indennità di maternità. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Inoltre, le disposizioni di cui sopra si applicano limitatamente alle zone rosse del territorio nazionale, individuate con ordinanze del Ministro della Salute.

Invece, l’articolo 14 del D.L. n. 149/2020, ha previsto, a decorrere dal 9 novembre 2020, la possibilità, per i soli genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps ovvero iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio. Il bonus è riconosciuto limitatamente alle zone rosse del territorio nazionale, individuate con ordinanze del Ministro della salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, anche affidatari, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Infine, il beneficio non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari (es. nonni).

Il congedo straordinario e il bonus baby-sitting sono riconosciuti anche ai genitori di figli con disabilità grave accertata ai sensi della Legge n. 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato