Bonus centri storici: a chi spetta e a quanto ammonta?

C’è tempo fino al 14 gennaio 2021 per inviare la domanda per richiedere il cd. bonus per i centri storici, istituito per sostenere le attività commerciali danneggiate dal calo delle presenze turistiche straniere causato dall’emergenza da Covid-19.

Precisamente è l’art. 59 del D.L. n.104/2020 (conv. in L. n.126/2020) a portare il beneficio in denaro.

Il  bonus centri storici è riconosciuto ai titolari di partita Iva che svolgono attività commerciali o di servizi al pubblico nelle zone A ed equipollenti dei capoluoghi di provincia e città metropolitane particolarmente colpiti dall’assenza di turisti che si verifica in questo periodo. L’elenco dei predetti comuni è allegato a pag. 5 delle istruzioni al modello di richiesta.

Innanzi tutto il richiedente deve:

  • avere la partita Iva attiva alla data del 30 giugno 2020 e non averla cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  • svolgere l’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei capoluoghi di provincia che hanno registrato la presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti, e delle città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti (vedi l’elenco già citato).

Inoltre, il richiedente deve possedere uno dei seguenti requisiti, riferentesi agli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni di cui all’elenco già citato:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti;
  • oppure inizio dell’attività a partire dal 1° luglio 2019.

Per la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2020 e giugno 2019 si deve fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi (vedi “Guida al contributo a fondo perduto” pubblicata sul sito dell’AdE e circolari AdE n. 15 del 13/6/2020 e n. 22 del 21/6/2020).

La misura del contributo varia a seconda della differenza del fatturato/corrispettivi di cui sopra, subita dal richiedente negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni citati.

Precisamente, il contributo sarà pari alle percentuali che seguono, applicate sulla differenza di fatturato/corrispettivi predetti:

  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a € 400.000;
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano gli  € 400.000 ma non € 1.000.000;
  • 5%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano € 1.000.000.

In ogni caso è garantito un bonus di importo minimo di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Invece, l’importo massimo del contributo è pari a € 150.000.

Attenzione all’intestazione dell’IBAN da indicare per l’accredito, perchè esso deve essere intestato o cointestato al richiedente.

Per la fruizione del bonus centri storici si deve infine tenere presente il divieto di cumulo con il contributo a fondo perduto per le imprese del campo della ristorazione di cui all’art. 58 della stessa disposizione di legge (D.L. n.104 conv. in L 126/2020); il contribuente che possieda i requisiti per richiedere entrambi dovrà optare per il più conveniente, perchè non potrà richiederli entrambi.

Le istruzioni al modello prevedono che, in caso di più esercizi aventi le caratteristiche atte alla richiesta del bonus, occorrerà compilare un rigo per ognuno di essi.

L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente via web anche da parte di un intermediario abilitato al cassetto fiscale del richiedente oppure con delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici”.

L’inoltro all’AdE prevede il rilascio di tre ricevute:

  1. la prima, col numero di protocollo telematico assegnato al file di trasmissione dell’istanza;
  2. la seconda, di presa in carico dell’istanza all’esito positivo di alcuni riscontri effettuati sui dati indicati nell’istanza; diversamente il sistema rilascerà una ricevuta di scarto;
  3. la terza, di accoglimento dell’istanza ed esecuzione del mandato di pagamento del contributo, all’esito positivo di controlli approfonditi sui dati indicati nell’istanza; diversamente il sistema rilascerà una ricevuta di scarto.

Nel caso in cui l’istanza sia presentata da un intermediario come sopra citato, il richiedente sarà informato via PEC dell’esecuzione delle varie fasi.

Il richiedente e l’eventuale intermediario hanno accesso ai dati dell’istanza all’interno della procedura web già citata.

Se il contribuente dovesse accorgersi di un errore, potrà inviare un’istanza sostitutiva, ma soltanto fino all’emissione del mandato; successivamente potrà essere inoltrata soltanto un’istanza di rinuncia totale al contributo.

La norma prevede la somma di 500 milioni di euro per gli oneri da essa derivanti; a parere di chi scrive ciò vuol dire che, ove le richieste superino quest’importo, sarà determinata una percentuale di ripartizione delle disponibilità tra tutti gli aventi diritto.

Per saperne di più anche in merito alla detassazione del contributo, agli aspetti in tema di Aiuti di Stato e sanzionatori, l’AdE ha pubblicato una Guida esaustiva anche della procedura telematica da eseguire.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo