Cessione del credito e sconto in fattura: domande e risposte

In alternativa alla fruizione della detrazione diretta del Superbonus 110%, è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Analizziamo alcune peculiarità attraverso brevi domande e risposte.

Non ho capienza per usufruire della detrazione Superbonus: ho alternative?

Sì. Come previsto dall’art.121 del D.L. 34/2020 coloro che sostengono spese ammesse alla detrazione del 110% in alternativa alla detrazione stessa possono optare:

  • per lo sconto in fattura, che consiste in uno sconto sul corrispettivo dovuto, applicato direttamente dal fornitore, fino all’importo massimo del corrispettivo stesso; il fornitore, a sua volta, potrà usufruire di un credito d’imposta del 110%, con facoltà, a sua volta, di cessione dello stesso ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione diretta del credito d’imposta per pari ammontare a soggetti terzi, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

Per usufruire di tali agevolazioni sono necessari particolari documenti?

Per esercitare l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, sono necessari:

  • tutti i documenti ordinariamente previsti per usufruire delle detrazioni (fatture, bonifici, APE, ecc.);
  • l’asseverazione tecnica per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico;
  • il visto di conformità per la documentazione prodotta.

Ho usufruito dello sconto in fattura, posso trasmettere autonomamente il modello di comunicazione all’Agenzia delle entrate?

La risposta è negativa. La comunicazione può essere inviata all’Agenzia in modalità telematica esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità (CAF o professionista abilitato) ovvero dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite un intermediario; in caso di condominio minimo può essere inviata dal condòmino incaricato.

Posso usufruire della cessione credito o dello sconto in fattura solo per gli interventi Superbonus?

No. La cessione del credito e lo sconto in fattura sono ammessi anche per le spese sostenute nel 2021 e 2021 per:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edifici o sulle singole unità immobiliari;
  • interventi di efficienza energetica (Ecobonus);
  • Sismabonus;
  • Bonus facciate;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Come utilizza il credito il cessionario o il fornitore che ha operato lo sconto in fattura?

Cessionari e fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.

Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Inoltre:

  • i cessionari e i fornitori devono preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nella propria area riservata dell’Agenzia delle entrate;
  • il modello F24 va presentato esclusivamente in modalità telematica, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 viene scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • non si applicano i limiti di cui all’art.31, c. 1, del D.L. 78/2010, all’art. 34 della legge 388/2000 e all’art. 1, c. 53, della Legge 244/2007, n. 244, pro tempore vigenti;
  • saranno istituti appositi codici tributo.

Si ricorda anche che, ai sensi dell’art. 121, c. 3, del D.L. 34/2020, la quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Rita Martin – Centro Studi CGN