Che progressione usare se si vuole nascondere il numero complessivo delle fatture emesse?

L’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in tema di numerazione progressiva delle fatture. La questione nasce da un contribuente che ha adottato un particolare sistema di numerazione delle fatture elettroniche per evitare di rendere note a clienti e collaboratori informazioni sul numero totale dei documenti emessi.

L’Agenzia delle Entrate, nell’interpello n. 505 del 29 ottobre 2020, dà utili indicazioni sul requisito della numerazione della fattura emessa, che deve essere univoca ma nello stesso tempo deve rispettare una progressività che tenga conto delle esigenze dell’attività di controllo documentale.

In particolare l’istante ha fatto presente di avere adottato un criterio di numerazione progressiva tenendo conto della data di emissione e di un codice giornaliero in formato esadecimale.

Quest’ultimo è un sistema che prevede 16 simboli anziché i 10 del sistema numerico decimale al quale siamo abituati: si usano i simboli da 0 a 9 per le prime 10 cifre, e poi le lettere da A a F per le successive 6 cifre. Quindi l’istante precisa che, ad esempio, le fatture elettroniche emesse il 1° giugno 2020 sono numerate come segue: fattura n. 202006010000 e poi 202006010001, seguita successivamente, dopo il numero 9, dalla lettera A e quindi fattura n. 20200601000A e, proseguendo con numeri, fattura n. 202006010010, e ancora numeri e lettere nella fattura n. 20200601001F.

Ma cosa succede il giorno dopo? L’istante fa presente che il 2 giugno 2020 la numerazione seguirà lo stesso criterio partendo dalla fattura 202006020000, che continuerà nel modo sopra illustrato, e pertanto chiede all’Agenzia delle Entrate se il salto di numerazione del codice parziale giornaliero possa essere considerato valido.

Nel dare risposta, l’Agenzia richiama l’art. 21 c. 2 lett. b) del D.P.R. n.633/1972, che prevede che dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”, ed anche la Risoluzione n. 1/E del 10.1.2013, che precisa che è compatibile con la formulazione normativa qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

E quindi il criterio illustrato dall’istante può essere considerato conforme alla norma?

Non è così.

L’Agenzia delle Entrate, tra l’altro, obietta al contribuente che:

  • la numerazione che tenga conto della data di emissione della fattura appare difficilmente praticabile in quanto trattasi della data di trasmissione allo SDI nota dopo l’avvenuto invio della stessa. Inoltre si afferma che la situazione esposta dall’istante non è conforme alla sequenzialità richiesta dalla direttiva comunitaria nell’arco temporale mensile o annuale, in quanto si può verificare il caso che in alcuni giorni non sia emessa alcuna fattura, con un conseguente “salto data”;
  • l’ordine sequenziale è essenziale per la predisposizione, a partire dal 1° gennaio 2021, delle bozze dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti, per conto dei contribuenti, delle liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA.

Pertanto, sulla base delle complessive considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il sistema di numerazione prospettato dal contribuente presenti criticità applicative che non garantiscono il rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Resta aperta la questione su come impostare, conformemente alle norme, una numerazione che possa tenere conto delle esigenze dell’istante, che non sono così rare come si può pensare.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo