Decreto Ristori: le nuove misure in materia di lavoro

Con il Decreto Ristori vengono introdotte nuove disposizioni per il sostegno al lavoro che risultano in vigore dal 29 ottobre 2020. Facciamo per voi un riepilogo su ammortizzatori sociali, blocco dei licenziamenti, esonero contributivo rientro dalla cassa integrazione, sospensione versamenti contributi e altre misure di sostegno al reddito.

Ammortizzatori sociali

In particolare, l’articolo 12 del Decreto Legge del 28 ottobre 2020, n. 137, consente ai datori di lavoro di chiedere ulteriori interventi degli strumenti di integrazione salariale (cigo, aso, cassa in deroga) per una durata massima di sei settimane, che devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (9+9 settimane), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati alle sei settimane di cui sopra.

Il trattamento è riconosciuto ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui al D.L. n. 104/2020.

I datori di lavoro che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui si tratta devono versare un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

  • al 9% per riduzioni di fatturato inferiore al 20%;
  • al 18% nelle ipotesi in cui non vi è stata riduzione di fatturato;
  • allo 0% nei casi di riduzione di fatturato superiori al 20%, di avvio dell’attività nel 2019 ovvero di attività sospese o chiuse a seguito di provvedimento.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Blocco dei licenziamenti

Inoltre, fino al 31 gennaio 2021 restano sospesi:

  • l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e le relative procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
  • la facoltà, per il datore di lavoro, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • le procedure in corso relative al tentativo di conciliazione.

Le preclusioni e le sospensioni di cui sopra non si applicano:

  • nelle ipotesi di licenziamento a seguito di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Esonero contributivo rientro dalla cassa integrazione

L’articolo 12 prevede poi, per i datori di lavoro privati che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile. Da tale misura ne sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo.

È importante precisare che i datori di lavoro privati che hanno richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

Sospensione versamenti contributi

Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 del Decreto Ristori e che hanno sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per il mese di novembre 2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sono effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo), con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Altre misure di sostegno al reddito

L’articolo 14 del D.L. n. 137/2020 prevede, inoltre, nuove misure in materia di Reddito di emergenza. Infatti, ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza di cui all’art. 23 del Decreto Agosto è riconosciuta la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. La domanda per il beneficio deve essere presentata all’Inps entro il 30 novembre 2020 tramite il modello predisposto dal medesimo Istituto e secondo le modalità stabilite dallo stesso.

L’articolo 15 riconosce, invece, ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo un’indennità pari a 1.000 euro erogata una tantum. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori anzi detti, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.

Inoltre, l’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro è riconosciuta:

  • ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
  • ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. I lavoratori, per tali contratti, devono risultare già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui sopra, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  • titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  • titolari di pensione.

Invece, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui sopra, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori dello spettacolo

Infine, ai lavoratori non titolari di pensione iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, è riconosciuta un’indennità di importo pari a 1.000 euro.

Le indennità non sono tra loro cumulabili e la relativa domanda deve essere presentata all’Inps entro il 15 dicembre 2020 tramite modello predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Lavoratori dello sport

Il Decreto Ristori ha previsto, inoltre, a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, un’indennità pari a 800 euro per il mese di novembre 2020 erogata dalla società Sport e Salute S.p.A.. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui sopra, devono essere presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica, istituita per mezzo del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute S.p.A. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Ai lavoratori che per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno hanno già usufruito dell’indennità prevista dai precedenti decreti per il sostegno di tali soggetti, l’indennità pari a 800 euro è erogata senza necessità di ulteriore domanda o accertamenti, anche per il mese di novembre 2020.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato