Documenti e controlli per il visto di conformità Superbonus 110%

Per usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura in merito all’agevolazione Superbonus 110% è necessario presentare all’Agenzia delle entrate il relativo modello di Comunicazione, previa apposizione del visto di conformità. Ecco una check-list di ciò che deve essere fatto, pubblicata di recedente dal CNDCEC.

La detrazione del Superbonus 110% è stata introdotta dal D.L. 34/2020 che prevede, nello specifico, all’art.121, la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo della detrazione diretta in dichiarazione; in questo caso è necessaria l’apposizione del visto di conformità per l’inoltro successivo della Comunicazione all’Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti che ne danno diritto.

Il visto di conformità deve essere apposto ai sensi dell’art.35 del D.Lgs. 241/97 da un CAF o da un professionista abilitato.

Il 21 ottobre scorso il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato una check list con lo scopo di fornire un quadro generale sui controlli e sulla documentazione che tali soggetti devono presentare.

Visto di conformità Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica

Oltre ai dati fiscali relativi al soggetto che intende fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, dell’importo relativo alle spese sostenute per gli interventi trainanti e/o trainati e dell’ammontare del credito ceduto/sconto in fattura, andranno verificati:

  • la tipologia del soggetto beneficiario (persona fisica proprietario, detentore, familiare convivente o altra tipologia tra quelle ammesse alla fruizione del beneficio – ad esempio IACP, ASD, SSD, ecc.);
  • i dati dell’immobile oggetto dei lavori (visura catastale, eventuale richiesta di accatastamento, ricevute di pagamento IMU, ecc.);
  • la documentazione attestante la proprietà o la detenzione dell’immobile (visura catastale, contratto di locazione o di comodato, copia di successione, ecc.);
  • in caso di immobile condominiale anche la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese ovvero certificazione dell’amministratore; in caso di condominio minimo anche autocertificazione attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali degli immobili ricompresi nel condominio minimo;
  • le abilitazioni amministrative e attestazioni tecniche richieste dalla normativa, quali ad esempio la comunicazione di inizio lavori con ricevuta di deposito, la SCIA con ricevuta di deposito, eventuale ricevuta di presentazione della comunicazione all’ASL, ecc;
  • le fatture, i bonifici dedicati, gli eventuali altri documenti attestanti il pagamento delle spese ammesse (oneri di urbanizzazione, ecc.);
  • la tipologia di intervento, suddivisa per intervento trainante e trainato;
  • le asseverazioni e le attestazioni intermedie e finali (APE ante e post intervento, polizza RC del tecnico asseveratore, asseverazione e attestazione con ricevuta di trasmissione all’Enea, ecc.);
  • ulteriori autocertificazioni eventualmente necessarie.

Visto di conformità Superbonus 110% per interventi Sismabonus

In merito a questo intervento, a integrazione di quanto già previsto per gli interventi di efficienza energetica, andrà prodotta anche l’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dello stesso, corredata della ricevuta del deposito presso lo Sportello Unico.

Rita Martin – Centro Studi CGN