Incentivo “Io lavoro”: le indicazioni operative INPS

Nuova agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020: “Incentivo Lavoro (IO Lavoro)”, la cui gestione è affidata all’INPS. Chiariamo a chi è rivolto, come funziona, come si richiede e qual è l’importo massimo.

Con la Circolare del 26 ottobre 2020, n. 124, l’Inps fornisce le istruzioni operative relative al nuovo incentivo lavoro (c.d. “IO Lavoro”), introdotto con il Decreto Direttoriale Anpal dell’11 febbraio 2020, n. 52 per favorire le assunzioni a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, lavoratori disoccupati ai sensi del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 e del Decreto Legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, che abbiano inoltre:

  • un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni);
  • ovvero un’età pari o superiore a 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • e nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che assume il lavoratore con l’incentivo.

Ai sensi delle disposizioni sopra citate, sono considerati disoccupati:

  • i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i centri per l’impiego;
  • i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Tuir.

L’Inps precisa che, nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, la valutazione dell’assenza di rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore nei sei mesi precedenti l’assunzione va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice, poiché i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione del rapporto di lavoro vengono riconosciuti all’utilizzatore stesso.

Il beneficio spetta nei casi in cui la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato si trovi nel territorio di una Regione:

  • meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
  • più sviluppata” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
  • in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).

In caso di modifica della sede di lavoro da un “macro-contenitore” di Regioni ad un altro, l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo previa verifica della disponibilità di risorse sul contatore regionale di destinazione. Pertanto, nelle ipotesi in cui le risorse nella Regione di destinazione siano esaurite, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

L’incentivo è riconosciuto in caso di:

  • stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • stipulazione di un contratto di apprendistato professionalizzante;
  • rapporto di lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
  • trasformazione di un rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

Nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione né il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro. Tuttavia, qualora alla data della trasformazione del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia almeno 25 anni di età, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia nelle ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Il beneficio è poi espressamente escluso nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.

L’Inps precisa inoltre che, in favore dello stesso lavoratore, l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro.

L’agevolazione riconosciuta è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 8.060,00 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione. Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia mensile (671,66 euro) deve essere riproporzionata su base giornaliera (21,66 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo).

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, l’importo massimo dell’incentivo deve essere ridotto proporzionalmente.

Nelle ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato, mentre nei casi in cui, la durata del periodo formativo sia inferiore a dodici mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso. Il beneficio non spetta, invece, con riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, anche se compreso nei dodici mesi dall’inizio della fruizione.

Nei casi di trasformazione di rapporti di lavoro a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione del contributo addizionale dell’1,40% di cui alla Legge Fornero (Legge del 28 giugno 2012, n. 92) per i contratti a tempo determinato.

L’esonero contributivo è fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022. La sospensione del periodo di fruizione dell’incentivo può avvenire esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche in tali ipotesi, l’agevolazione deve essere fruita entro il termine perentorio di cui sopra.

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato:

  • alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’articolo 31 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2020, n. 150.

Il beneficio può essere legittimamente fruito, alternativamente, nel rispetto:

  • delle previsioni di cui al Regolamento UE del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”;
  • dell’art. 32 del Regolamento UE del 17 giugno 2014, n. 651.

L’esonero contributivo risulta cumulabile con:

  • l’incentivo per i datori di lavoro che assumono percettori del reddito di cittadinanza. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell’incentivo IO Lavoro, la residua agevolazione spettante per l’assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza potrà essere fruita sotto forma di credito di imposta;
  • l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, previsto dalla Legge di Bilancio 2018 così come risulta modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, a favore di tutti i datori di lavoro privati). L’incentivo IO Lavoro è fruibile per la parte residua della contribuzione datoriale, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di contribuzione datoriale esonerabile pari a 8.060 euro su base annua. Pertanto, nell’ipotesi di cumulo sopra indicata, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 euro;
  • altri incentivi regionali di natura economica previsti e attuati in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei territori delle regioni sopra indicate, nei limiti massimi d’intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.

Al fine di conoscere la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, mediante il modulo di istanza on-line “IO Lavoro”, disponibile sul sito internet www.inps.it, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, fornendo informazioni relative all’assunzione/trasformazione, alla regione di esecuzione della prestazione lavorativa, e indicando se si intende fruire dell’agevolazione nei limiti degli aiuti “de minimis” o oltre tali limiti e di eventuali altri incentivi che risultano cumulabili con l’esonero di cui trattasi.

In tutte le ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avverrà mediante conguaglio sulle denunce contributive.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, il beneficio fruibile non potrà superare il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche, mentre, nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Tuttavia, le istanze relative alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico dell’istanza preliminare, pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica on line, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato