Superbonus 110 %: nuovi chiarimenti dalle FAQ ENEA

Con la pubblicazione di alcune importanti FAQ sul sito dell’ENEA, quest’ultima ha cercato di dare una risposta alle domande più frequenti relative al Superbonus 110%.

È doveroso fare una premessa: per poter usufruire del beneficio fiscale di nuova introduzione, gli interventi dovranno garantire all’edificio un miglioramento di due classi energetiche rispetto a quella preesistente o, se non possibile, il conseguimento della classe più alta. Proprio per questo viene ravvisata la necessità di richiedere al tecnico un attestato di prestazione energetica prima dei lavori e uno al termine degli stessi.

Ma quali sono i maggiori dubbi ai quali l’ENEA ha voluto dare una risposta? Esaminiamoli punto per punto.

Presenza di un impianto di climatizzazione invernale. Cosa si intende?

Proprio come per la fruizione delle detrazioni per risparmio energetico, anche per quelle relative al Superbonus viene richiesta la presenza pregressa di un impianto di climatizzazione invernale fisso, con esclusione dei sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio delle singole unità immobiliari.

Sono invece compresi:

  • impianti tecnologici fissi destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva (con o senza produzione di acqua calda);
  • sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

L’impianto, inoltre, è necessario che sia funzionante o riattivabile attraverso dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione.

Interventi iniziati prima del 1° luglio 2020: possono beneficiare della detrazione al 110%?

Uno dei punti centrali sul quale sono nati numerosi dubbi è quello relativo alle tempistiche di esecuzione dei lavori per i quali è possibile usufruire della detrazione. Si riteneva poco chiaro se il beneficio potesse essere goduto per tutte le spese sostenute dopo il 1° luglio 2020 o se fosse necessario essere in possesso di un titolo abilitativo (e quindi con data di inizio lavori) successivo tale data.

Con il chiarimento fornito, l’ENEA ha precisato che il beneficio è riconosciuto a prescindere dalla data di inizio lavori; quello che si ritiene necessario è che le spese siano state sostenute da luglio 2020 in poi.

Ad esempio, se il contribuente Alfa avesse presentato ad aprile 2020 una CILA denunciando l’inizio di lavori per l’isolamento termico di un immobile di sua proprietà e avesse dei documenti di spesa con date successive al 1° luglio 2020, potrà usufruire su di esse della detrazione al 110%.

Esecuzione di più di un intervento trainante: è possibile?

Si ritiene ammissibile la possibilità di eseguire più interventi, siano essi trainanti o trainati. In tal caso, come chiarito dalla Circolare 24/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Sisma bonus su parti comuni condominiali: è possibile beneficiare della detrazione del 110%?

Con la L. 232/2016 si è introdotta la possibilità, dal 1° gennaio 2017, di usufruire del sisma bonus, cioè una detrazione che poteva essere del 75% o dell’85%, per i lavori eseguiti su parti comuni condominiali comportanti la riduzione di una o due classe di rischio. L’ENEA ha chiarito che questi tipi di intervento sono compresi tra gli interventi trainanti e possono quindi ampiamente beneficiare della detrazione maggiorata.

APE: dichiarazione pre e post intervento

Per provare il salto della classe energetica richiesto dalla normativa è necessario presentare due attestati di prestazione energetica (APE): uno precedente l’inizio dei lavori e uno successivo.

Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle detrazioni che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici.

Lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento. Come comportarsi?

Proprio come per le spese inerenti il risparmio energetico e la ristrutturazione edilizia, la detrazione può essere calcolata solo sulle spese sostenute sull’immobile già presente, scorporando le spese derivanti da ampliamento. Sarà quindi necessario predisporre delle fatture con gli importi distinti o farsi rilasciare dal tecnico una certificazione con la quale attesti le spese destinate all’edificio preesistente.

In questo caso l’APE da richiedere al termine dei lavori dovrà essere redatta considerando l’edificio nella sua totalità.

Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN