Assunzioni agevolate Decreto Agosto: le indicazioni operative INPS

Il Decreto Agosto ha introdotto nuove disposizioni in merito alle assunzioni agevolate. Vediamo quali sono i datori di lavoro e le tipologie contrattuali che hanno diritto alle agevolazioni e quali sono le modalità di presentazione della domanda di ammissione.

In particolare, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto citato è riconosciuto, per i datori di lavoro, ad esclusione del settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a partire dal 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) e fino al 31 dicembre 2020, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla data di assunzione nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero contributivo non spetta:

  • per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate con contratto di apprendistato e di lavoro domestico;
  • e per i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

Inoltre, restano dovuti i premi e i contributi all’Inail.

Il beneficio contributivo è riconosciuto anche per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a termine in contratto a tempo indeterminato intervenute successivamente al 14 agosto 2020.

L’esonero risulta inoltre cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Tuttavia, la cumulabilità troverà applicazione solamente nel caso in cui sussista un residuo di contribuzione sgravabile, in quanto l’agevolazione di cui si tratta si sostanzia in un esonero totale dal versamento contributivo dovuto.

L’Inps con propria Circolare del 24 novembre 2020, n. 133 è intervenuto in materia fornendo le indicazioni operative in merito all’esonero di cui si tratta.

L’Istituto ha innanzitutto precisato che, sebbene la norma faccia riferimento ai “datori” in generale, l’esonero si applica solamente ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad esclusione del settore agricolo.

Pertanto, il beneficio contributivo non si applica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

La circolare precisa, inoltre, come abbiano diritto all’agevolazione di cui si tratta:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di rapporto a temo parziale. In tali ipotesi l’importo massimo dell’esonero sarà ridotto proporzionalmente in base allo specifico orario di lavoro.

L’esonero contributivo risulta inoltre applicabile:

  • ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142;
  • per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Risultano invece esclusi dall’applicazione del beneficio di cui si tratta i contratti di lavoro intermittente o a chiamata anche quando stipulati a tempo indeterminato, in quanto la ratio dell’esonero stesso e, più in generale, del D.L. n. 104/2020 consiste nella volontà di incentivare l’adozione di rapporti di lavoro stabili.

L’articolo 7 del Decreto Agosto prevede l’applicazione dell’esonero contributivo di cui si tratta per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ovvero anche in caso di trasformazione dei predetti contratti in rapporti a tempo indeterminato. Il beneficio è riconosciuto con le medesime modalità e nello stesso arco temporale dell’esonero ex articolo 6 D.L. n. 104/2020, limitatamente al periodo del contratto stipulato e, in ogni caso, sino ad un massimo di tre mesi. Tuttavia, nelle ipotesi di trasformazione dei suddetti contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato successive al 15 agosto 2020, il datore di lavoro potrà usufruire di ulteriori sei mesi di agevolazione contributiva decorrenti dalla data di trasformazione del contratto.

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato e, limitatamente ai rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto di lavoro fino ad un massimo di tre mensilità.

Pertanto, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro. Tuttavia, la soglia massima di esonero mensilmente fruibile da parte del datore di lavoro sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.

La Circolare Inps n. 133/2020 precisa inoltre che, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia di contributo mensile debba essere riproporzionata su base giornaliera (21,66 euro per ciascun giorno di fruizione dell’esonero).

È importante ricordare che, ai fini della delimitazione dell’esonero contributivo, è necessario fare riferimento alla contribuzione del datore di lavoro che può essere effettivamente esonerabile.

L’Istituto chiarisce poi che nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di trasformazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione del contributo addizionale dell’1,40% previsto per i contratti a tempo determinato ex articolo 2 Legge n. 92/2012.

L’esonero in ogni caso è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • corretta applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015.

La Circolare Inps precisa che solamente l’esonero di cui all’articolo 7 D.L. n. 104/2020 è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione in materia di aiuti di Stato.

Quanto sopra detto in quanto si tratta di una misura selettiva riservata ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, a differenza dell’esonero ex articolo 6 potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal settore economico in cui operano.

Infine, l’agevolazione spetta dei limiti delle risorse specificatamente stanziate. In particolare, l’esonero di cui all’articolo 6 è riconosciuto nel limite di 371,8 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1.204,7 milioni per il 2021, mentre l’esonero ex articolo 7 è riconosciuto nel limite di 87,5 milioni di euro per il 2020 e di 87,8 milioni di euro per l’anno 2021.

Per la fruizione del beneficio, il datore di lavoro dovrà inoltrare all’Inps domanda di ammissione all’agevolazione, mediante apposito modulo di istanza online “DL104-ES”, fornendo le seguenti informazioni:

  • il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio.

Dopo aver ricevuto la domanda ed effettuato i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse telematiche, l’Istituto calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizzerà la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.

In seguito all’autorizzazione, il datore di lavoro potrà usufruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive a partire dal flusso UniEmens di competenza di novembre 2020.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Inps effettuerà i controlli di pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’esonero di cui si tratta.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato