Cessazione d’attività in regime minimo o forfettario: trattamento delle somme ancora da incassare

Cosa succede se il contribuente, nell’ultima dichiarazione dei redditi relativa all’attività, non ha inserito dei compensi ancora da incassare? Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Un contribuente, già in regime fiscale cosiddetto dei “minimi”, ha presentato un interpello all’Agenzia delle Entrate, proponendo quale soluzione per un compenso riscosso dopo la cessazione d’attività quella di inserire la somma nel quadro fiscale dei redditi diversi.

L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 299/2020 cita le proprie circolari n. 17/E-2012 e n. 10/E-2016, che riguardano rispettivamente i soggetti in regime fiscale dei minimi e forfettario.

In particolare, la casistica dell’assimilabile situazione fiscale che va rispettata per potere cessare l’attività in regime fiscale “minimo” o “forfettario”, è trattata rispettivamente nei paragrafi 5.1 e 4.3.5.

Nella risposta all’interpello di cui si tratta, l’AdE, richiamando le circolari citate, ha chiarito che, in un’ottica di semplificazione che tiene conto delle dimensioni d’impresa e dell’esiguità delle operazioni economiche, è rimessa alla scelta del contribuente la possibilità di tenere conto nel reddito dell’ultimo anno di attività delle cessioni/prestazioni effettuate ma non ancora incassate.

L’alternativa a questa decisione è quella di attendere che si paghino tutti i debiti e si riscuotano tutti i crediti, continuando a tenere aperta la partita IVA e quindi presentando le dichiarazioni fiscali annuali fino al completo compimento, sotto l’aspetto finanziario, di tutte le operazioni attive e passive messe in essere durante l’attività.

In tal senso l’Amministrazine si era già pronunciata nella circolare n.11/E-2007 par. 7.1.

Dato che il principio di tassazione dei regimi dei “minimi” e “forfettari” è quello per cassa, le considerazioni dell’AdE, restano le medesime sia che il contribuente eserciti un’attività di impresa che di lavoro autonomo.

Richiamate le disposizioni citate e in più occasioni ribadite, la risposta all’interpello n. 299/2020 indica all’istante il quadro da compilare nel caso in cui incassi un compenso e non sia più titolare di partita IVA. In questo caso, per mancanza del requisito dell’abitualità dell’attività di lavoro autonomo, l’AdE risponde all’istante di ottemperare al pagamento delle imposte mediante la compilazione del quadro dei “redditi diversi” e in particolare nel rigo RL15 del quadro RL modello redditi PF 2020.

La conferma fornita dall’AdE all’istante è senz’altro utile, ma dovrebbe applicarsi a casistiche molto particolari in quanto, stante quanto disposto dalla stessa amministrazione, la cessazione d’attività ai fini IVA è soggetta a regole precise che escluderebbero la possibilità di incassi postumi.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo