Premio alla nascita: in caso di gemelli la domanda raddoppia?

Con il Messaggio 4252 del 13 novembre 2020 l’INPS fornisce le istruzioni operative per la richiesta del premio alla nascita nei casi di gravidanze, adozioni o affidamento plurimi. Ecco per voi una sintesi.

Il “premio alla nascita”, conosciuto anche come “bonus mamma domani”, è stato introdotto dall’articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232: “A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo […], è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione”.

Successivamente, con la circolare n. 39 e la circolare n. 61 del 2017, l’INPS ha fornito indicazioni di carattere generale sulla prestazione in commento e precisazioni sui requisiti, specificando che la prestazione può essere concessa in occasione dei seguenti eventi:

  • compimento del settimo mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’ottavo mese);
  • nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza);
  • adozione di minorenne, nazionale o internazionale, e nei casi di affidamento preadottivo, nazionale o internazionale.

Il beneficio, pari a 800 euro, è concesso in un’unica soluzione per ogni figlio nato o adottato o affidato e in misura fissa, non essendo determinato né dal valore ISEE del nucleo né dalla condizione lavorativa dei genitori. Ciò significa che in caso di nascita o adozione o affidamento di due gemelli sarà pari a 1.600 euro, in caso di tre gemelli sarà pari a 2.400 e così via, moltiplicando gli 800 euro per ogni bambino.

Le gestanti e madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, devono essere regolarmente presenti e residenti in Italia e possono presentare la domanda di beneficio all’INPS, direttamente tramite procedura online sul sito www.inps.it oppure rivolgendosi ad un ente di patronato. Le specifiche dell’ente sottolineano più volte la necessità di presentare un’unica domanda in riferimento allo stesso minore; quindi, nel caso in cui fosse stata già presentata la domanda in relazione al compimento del settimo mese di gravidanza, non si dovrà presentare ulteriore domanda alla nascita. Ma in caso di gravidanza o di affidamento o di adozione di gemelli, dovrà comunque essere presentata una sola richiesta di beneficio?

Il messaggio numero 4252 del 13 novembre 2020 dell’INPS risponde a tale quesito, fornendo chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda di “premio alla nascita” nei casi di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi.

ln caso di gravidanza plurima, per ottenere la liquidazione del premio per ciascun figlio, la richiedente può presentare alternativamente la domanda:

  1. al compimento del settimo mese, selezionando l’evento: “Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’8° mese di gravidanza)”. In questo caso, in esito al parto gemellare, la richiedente dovrà poi presentare un’altra domanda con le informazioni relative a tutti i gemelli. In questo caso, se la domanda volta a richiedere il premio per la gravidanza viene accolta, può essere liquidata una sola quota di 800 euro. Le altre quote da 800 euro potranno essere erogate, per ciascun figlio, a seguito della seconda domanda che l’interessata dovrà presentare a parto avvenuto, indicando il codice fiscale di tutti i gemelli.

Esempio n. 1: parto gemellare con doppia domanda

La richiedente presenta una prima domanda per l’evento “Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’8° mese di gravidanza)”. Se la domanda viene accolta verranno corrisposti 800 euro, ossia la quota per un singolo figlio. A seguito del parto di tre gemelli, la richiedente presenta una seconda domanda per l’evento “Nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza)”, nella quale indica il codice fiscale di tutti e tre i gemelli. In caso di accoglimento della domanda, verranno corrisposti 1.600 euro (ossia altre due quote da 800 euro ciascuna in quanto l’Istituto ha già liquidato 800 euro in occasione della gravidanza).

  1. a parto avvenuto, selezionando l’evento: “Nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza)” e indicando direttamente il codice fiscale di tutti i gemelli. In questo caso, se la domanda volta a richiedere il premio viene accolta, possono essere corrisposte tante quote da 800 euro quanti sono i gemelli i cui codici fiscali sono indicati nella domanda.

Esempio n. 2: parto gemellare con unica domanda

La richiedente presenta domanda in relazione alla nascita di tre gemelli, selezionando l’evento: “Nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza)” e indicando il codice fiscale di tutti e tre i bambini. In caso di accoglimento, verranno liquidati 2.400 euro (ossia tre quote da 800 euro ciascuna).

Nel caso in cui non si trattasse di gravidanza bensì di affidamento o di adozione plurimi, anche gemellari, spettano, in presenza dei requisiti, tante quote da 800 euro quanti sono i minorenni adottati o affidati. In tali ipotesi, in base alla situazione che ricorre, è possibile selezionare l’evento “Adozione nazionale”, “Adozione internazionale”, “Affidamento preadottivo nazionale” o “Affidamento preadottivo internazionale”, inserendo in un’unica domanda le informazioni di tutti i minorenni adottati o affidati oppure, a scelta della richiedente, presentando una domanda per ogni minorenne adottato o affidato.

Sara Leon – Centro Studi CGN