Come ridurre i termini di accertamento fiscale di due anni

L’uso della tracciabilità dei pagamenti e della fatturazione elettronica permettono di ottenere un significativo vantaggio in termini di riduzione dei tempi di accertamento fiscale per imprese, professionisti, lavoratori autonomi.

Come è noto, l’art. 43 c.1 del D.P.R. 600/1973 determina i termini entro i quali, in generale, a pena di decadenza, devono essere notificati gli avvisi di accertamento sulle posizioni fiscali di cittadini, imprese, lavoro autonomo.

Per i soggetti IVA, l’analogo riferimento è contenuto nell’art. 57 c.1 del D.P.R. n.633/1972.

La norma che consente la possibilità, che di seguito tratteremo, è l’art. 3 del D.Lgs. n. 127 del 2015.

La prima condizione per avvalersi della disposizione predetta è che i soggetti interessati siano soggetti alla fatturazione elettronica (sia per le fatture emesse sia per quelle ricevute) ed anche alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Inoltre, per i soggetti che vorranno usufruire della possibilità di cui trattiamo, un’altra condizione molto importante è costituita dall’obbligo che tutti i pagamenti effettuati e gli incassi ricevuti in denaro contante siano contenuti nel massimo ammontare di € 500,00.

A questo proposito è opportuno richiamare il concetto di operazione unitaria delineata in materia di antiriciclaggio, in quanto l’autrice ritiene che i pagamenti sotto soglia di 500,00 dovranno riferirsi ad operazioni “autonome”.

Infatti, a parere di chi scrive, più pagamenti sotto soglia di € 500,00, che comunque si riferiscono a un’unica operazione di acquisto o vendita , potrebbero costituire violazione dello scopo che vuole raggiungere la norma e rendere inefficaci i vantaggi portati dalla disposizione di cui si tratta.

Immaginate più incassi/pagamenti inferiori ad € 500,00 che però complessivamente superano tale cifra e che costituiscono più acconti di un ordine di merce o dell’onorario di un professionista.

La tracciabilità dei pagamenti può essere eseguita incassando o pagando ad esempio tramite bonifico bancario o postale, assegno circolare – bancario o postale recante la clausola di non trasferibilità, carta di credito o di debito.

L’operatività di tale possibilità è legata ad un ulteriore adempimento e cioè la comunicazione dell’esistenza dei requisiti, che, per ogni periodo d’imposta, dovrà essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno fiscale di competenza (art. 4, c. 1, del Decreto del MEF 4.8.2016).

Indicativamente, per la modulistica dell’anno 2020, si fa riferimento ai seguenti righi: RS136 dei modello redditi PF e SP e RS269 dei modello redditi SC e ENC, nei quali dovrà essere barrata l’apposita casella.

Benché non espressamente rientranti nei soggetti di cui all’art.1 del predetto D.Lgs. 127/2015 , si ritiene che anche i soggetti in regime fiscale cd. forfettario o minimo possano rientrare nella disposizione agevolativa. Infatti, per motivi di equità verso tutti i soggetti economici, l’autrice ritiene che nel caso in cui il soggetto in regime forfettario – minimo si avvalga, per scelta, della fatturazione elettronica e dell’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate e rispetti la tracciabilità di tutti gli incassi e pagamenti a partire da € 500,00, possa usufruire di tale possibilità.

Insomma, a parità di requisiti, l’autrice ritiene che la norma debba dare la possibilità a tutti i soggetti economici di potersene avvalere.

Si tratta di una buona opportunità che, dati gli obblighi di fatturazione elettronica e pagamenti tracciati già in vigore, potrebbe realizzarsi senza grandi sforzi ma con un indubbio vantaggio sotto il profilo della cessazione dei termini per gli accertamenti fiscali.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo