Condomino moroso e successiva cessione del credito

Se il condomino non paga, ha diritto alla eventuale cessione del credito? L’Amministratore di condominio come si deve comportare al riguardo? È nella Circolare 30/E/2020 che l’Agenzia fornisce le risposte, che non lasciano alcun dubbio di interpretazione.

Si ricorda innanzitutto che la detrazione del superbonus 110% spetta quando sono eseguiti i lavori, effettuati i relativi pagamenti  e si sono verificate tutte le condizioni previste dall’art. 119 del D.L. 34/2020.

Dal momento in cui è maturata la detrazione sorge la possibilità per il condomino di poter usufruire della cessione del credito, ossia di poter trasferire a terzi il credito corrispondente alla detrazione non ancora goduta.

Il quesito posto nella Circolare 30/E riguarda il caso di un condomino “moroso“, cioè che non paga le quote condominiali: questi può cedere il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti? E l’amministratore di condominio cosa comunica all’Agenzia?

L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che l’amministratore di condominio deve comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condomino stesso.

Quindi il credito che può essere ceduto deve corrispondere ad una detrazione maturata; sostanzialmente non c’è credito senza pagamento della propria quota di spesa da parte del condomino all’amministratore.

Oggetto della cessione è ciò che è maturato in ragione di un pagamento e non in ragione della quota pro capite dei lavori effettuati.

Pertanto, la risposta dell’Agenzia non poteva che essere la seguente: nel caso di “condomino moroso” l’amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito allo stesso in quanto il condomino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione.

Rita Martin – Centro Studi CGN