Congedi Covid-19 per i lavoratori dipendenti nelle zone rosse

Al fine di far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Legislatore ha introdotto diverse misure a carattere assistenziale a favore dei genitori lavoratori dipendenti. In particolare, in questo articolo, ci occuperemo dei congedi straordinari per sospensione dell’attività didattica in presenza limitatamente alle cosiddette “zone rosse” del territorio nazionale, anche alla luce delle recenti istruzioni operative fornite dall’Inps in materia.

L’articolo 13 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 (Decreto Ristori bis) ha introdotto la possibilità di usufruire di un congedo straordinario, a favore di genitori (lavoratori dipendenti) di alunni frequentanti scuole secondarie di primo grado, per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Tale facoltà è riconosciuta per tutto o parte del periodo di sospensione dell’attività didattica disposta con Dpcm del 3 novembre 2020 e solamente per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio elevato (cosiddette zone rosse individuate con ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi del Dpcm del 3 novembre 2020).

Inoltre, il congedo può essere usufruito alternativamente da entrambi i genitori (non negli stessi giorni) solo qualora l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Per i periodi di fruizione del congedo è prevista la corresponsione di un’indennità, in luogo della retribuzione, pari al 50% della medesima. Il periodo è, inoltre, coperto da contribuzione figurativa.

Per effetto della Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 del Decreto Ristori (Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137), le disposizioni di cui all’articolo 13 del Decreto Ristori bis sono state abrogate e recepite nell’articolo 22-bis del D.L. n. 137/2020.

Il Legislatore chiarisce, in merito, che restano in ogni caso validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del Decreto Ristori bis.

In materia è intervenuto anche l’Inps con propria Circolare del 12 gennaio 2021, n. 2 fornendo istruzioni operative.

In particolare, la suddetta Circolare specifica che il congedo può essere usufruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza a seguito di ordinanze del Ministro della Salute in applicazione delle misure disposte dai Dpcm del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’articolo 19-bis del D.L. n. 137/2020.

Inoltre, il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del Decreto Ristori bis.

Infatti, la durata massima del congedo coincide con la durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. Tuttavia, nel caso di ordinanza del Ministero della Salute emanata in data antecedente il 9 novembre 2020 non sarà possibile usufruire del congedo per i giorni precedenti l’entrata in vigore del D.L. n. 149/2020.

Il genitore richiedente il congedo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Nelle ipotesi di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo, viene meno il diritto al beneficio stesso e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Il genitore è pertanto tenuto ad informare tempestivamente l’Inps in caso di modifica del rapporto lavorativo;
  • non svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
  • il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Inoltre, a differenza del congedo straordinario Covid per sospensione dell’attività didattica del figlio convivente minore di anni 16 (usufruibile fino al 31 dicembre 2020), non è richiesto il requisito della convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo.

Con riferimento all’indennità, l’Istituto precisa che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

Inoltre, l’indennità è calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) ed è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.

Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del Tuir.

La Circolare Inps specifica inoltre determinati casi di compatibilità e incompatibilità del congedo in relazione alle condizioni dell’altro genitore.

In particolare, non è possibile fruire del congedo di cui si tratta:

  • negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
  • negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.

L’articolo 13 del D.L. n. 149/2020 confluito nell’articolo 22-bis del Decreto Ristori ha introdotto la possibilità di usufruire del congedo straordinario anche per i genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità grave per il periodo di sospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado ovvero di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio.

È importante precisare che tale congedo è una misura riconosciuta a livello nazionale, a prescindere dallo scenario di gravità e dal livello di rischio della regione in cui colloca la scuola ovvero il centro diurno frequentato dal figlio disabile.

Per poter fruire del congedo di cui si tratta, il genitore richiedente, anche affidatario o collocatario, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non svolgere lavoro in modalità agile;
  • il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992 e iscritto a scuole di ogni ordine e grado ovvero ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.

Anche in questo caso non è necessaria la convivenza del genitore richiedente il congedo con il figlio disabile.

Il congedo può essere richiesto da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio, per periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione calcolata come sopra specificato.

Relativamente ai casi di compatibilità ovvero incompatibilità del congedo con riferimento alle condizioni dell’altro genitore, si specifica quanto segue:

  • non è possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
  • non è possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio;
  • è, invece, compatibile la fruizione del congedo negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, o del congedo straordinario per sospensione dell’attività didattica in presenza nelle cosiddette zone rosse, per un altro figlio di entrambi i genitori;
  • è compatibile la fruizione del congedo con la fruizione da parte dell’altro genitore, per un altro figlio di entrambi i genitori, del congedo di cui all’articolo 21-bis D.L. n. 104/2020 e successive modificazioni. Tuttavia, quest’ultimo congedo poteva essere fruito per i periodi compresi entro il 31 dicembre 2020;
  • è infine possibile fruire del congedo nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

La domanda del congedo straordinario sia per figli disabili che per sospensione dell’attività didattica nelle zone rosse potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 9 novembre 2020 e dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale web (www.inps.it), il Contact center integrato ovvero tramite i Patronati.

Per la corretta gestione del flusso UniEmens sono previsti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato (MZ0 che corrisponde a Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e MZ1 Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza).

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato