Esonero contributivo per l’assunzione di donne

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune disposizioni anche in materia di assunzioni agevolate. In particolare, l’articolo 1, commi da 16 a 19, contiene la disciplina relativa alle assunzioni agevolate di donne. Approfondiamo questa novità.

In via sperimentale, la Legge di Bilancio 2021 riconosce a favore dei datori di lavoro che assumono donne nel biennio 2021-2022, un esonero contributivo pari al 100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

La disposizione richiama l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero).

Pertanto, il benefico è riconosciuto per le sole assunzioni mediante contratto a tempo indeterminato ovvero per le trasformazioni di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, nel limite massimo di 18 mesi decorrenti dalla data di assunzione.

L’agevolazione è subordinata all’assunzione di donne che rientrino in una delle categorie di seguito riportate:

  • donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea (regioni individuate periodicamente dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea);
  • donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, occupate in una professione o settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna sulla base delle elaborazioni effettuate periodicamente dall’Istat. Per l’individuazione delle suddette aree per l’anno 2021 si rimanda al Decreto Interministeriale 16 ottobre 2020, n. 234);
  • donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2017, un soggetto risulta privo di impiego regolarmente retribuito nel caso in cui:

  • non abbia prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
  • abbia svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione che corrisponde a imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni di cui all’articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Con riferimento alle assunzioni a termine, sembrano essere escluse dall’agevolazione in quanto la Legge n. 178/2020 ha richiamato solamente i commi da 9 a 11 della Legge Fornero. Per le assunzioni con contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, di donne che presentano le caratteristiche di cui sopra e indipendentemente dall’età, resta in ogni caso valida la riduzione della contribuzione dovuta a carico del datore di lavoro nel limite del 50%.

In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato intervenuta nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, il datore di lavoro potrà usufruire dell’esonero contributivo totale e non più nel limite del 50%, fermo restando il limite di durata dell’incentivo pari a 18 mesi complessivi.

Inoltre, la Legge di Bilancio specifica che l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto (ULA) calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L’incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per quanto non specificato dal Legislatore si attendono istruzioni da parte degli Istituti competenti.

Tuttavia, si può ritenere applicabile quanto previsto dalla Circolare Ministeriale 25 luglio 2013, n. 34 in merito alle assunzioni agevolate di cui all’articolo 4 della Legge Fornero.

Infatti il provvedimento ha precisato che, relativamente alla condizione di impiego non regolarmente retribuito per 24 mesi, occorrerà considerare il periodo (sempre di ventiquattro mesi) antecedente la data di assunzione e verificare:

  • che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi;
  • ovvero un’attività di collaborazione (o altra prestazione di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua lorda annua sia superiore a 8.174 euro;
  • o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

In particolare, la Circolare specifica che l’esonero si riferisce non solo ai contributi a carico del datore di lavoro dovuti all’Inps, ma anche ai premi assicurativi Inail.

È qui opportuno rammentare che l’agevolazione è subordinata al rispetto dei principi generali in materia di assunzioni agevolate ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il beneficio è concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19”.

Inoltre, l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Infine, con riferimento alle risorse destinate al finanziamento di tale misura, si provvede con le risorse del Programma Next Generation EU nel limite di 37,5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 88,5 milioni di euro per l’anno 2022.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato