La nuova indennità per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata

La Legge di Bilancio 2021 introduce tutele anche a favore dei lavoratori autonomi. In particolare, l’articolo 1, commi da 386 a 401, contiene la disciplina relativa all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023.

L’indennità è riconosciuta, previa domanda, dall’Inps ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1 del TUIR (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e che presentano i seguenti requisiti:

  1. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
  2. non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  3. non essere beneficiari del reddito di cittadinanza ex Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;
  4. avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  5. aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, importo annualmente rivalutato;
  6. essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  7. essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione Separa Inps in corso.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono perdurare anche per il periodo in cui il lavoratore fruisce dell’indennità.

L’indennità, di importo pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità.

Inoltre, la misura di cui si tratta non comporta accredito di contribuzione figurativa.

In ogni caso, l’importo del beneficio dovrà essere compreso tra 250 e 800 euro mensili.

Tuttavia, i limiti di importo saranno rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

La domanda deve essere presentata dal lavoratore all’Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno del triennio 2021-2023.

Nella domanda il lavoratore dovrà autocertificare i redditi prodotti per gli anni di interesse.

L’Istituto comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti.

L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

È importante precisare che la prestazione può essere richiesta una sola volta nell’arco del triennio di riferimento.

Inoltre, l’eventuale cessazione della partita IVA nel periodo in cui il lavoratore usufruisce del beneficio determina l’immediata cessazione dello stesso, con recupero delle mensilità eventualmente già erogate dopo la data di cessazione dell’attività.

L’indennità di cui si tratta non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

L’erogazione della prestazione è subordinata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale da parte dei soggetti beneficiari.

L’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) è tenuta a vigilare la partecipazione ai citati percorsi di aggiornamento professionale.

I criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Come tutte le misure di sostegno al reddito anche l’ISCRO incappa nelle tenaglie degli stanziamenti disponibili. Infatti, con riferimento ai limiti di spesa, l’indennità è riconosciuta nel limite di 70,4 milioni per l’anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l’anno 2022 e di 19,3 milioni di euro per l’anno 2023.

Pertanto, qualora dal monitoraggio a cura dell’Inps emergano scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai limiti di spesa sopra indicati, l’Istituto non adotterà altri provvedimenti di concessione del beneficio.

Nota dolente: al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità è previsto un aumento dell’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie pari a:

  • 0,26% per il 2021;
  • pari a 0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del TUIR) risultante dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato