Le detrazioni per la casa prorogate (e modificate) dalla Legge di Bilancio 2021

Nella Legge di Bilancio 2021 sono ricomprese novità in merito alle detrazioni per la casa, che qui di seguito riassumiamo in una panoramica generale.

Bonus edilizi

Nei commi 58, 59, 60 e 76 della legge 178/2020 sono contenute le proroghe al 31 dicembre 2021 dei seguenti bonus:

  • bonus facciate, pari al 90% in 10 anni, per gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici;
  • ristrutturazione edilizia, pari al 50% in 10 anni;
  • ecobonus, con le aliquote ad oggi in vigore dal 50% all’85% in 10 anni;
  • bonus mobili, pari al 50% in 10 anni, in riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, con un innalzamento della soglia di spesa a 16.000 euro;
  • bonus verde, pari al 36% in 10 anni.

È stato inoltre istituito, ai commi dal 61 al 65, il c.s. bonus idrico di euro 1.000 per le persone fisiche residenti in Italia e da utilizzare entro il 31 dicembre 2021. Il bonus si riferisce a interventi, da effettuarsi su edifici esistenti o su singole unità immobiliari, di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi a limitazione di flusso d’acqua. Attenzione però che le modalità e i termini saranno stabiliti da apposito Decreto del Ministero dell’ambiente da emanarsi entro 60 giorni.

Superbonus 110%

I commi dal 66 al 75 prevedono quanto segue:

  • la proroga al 30 giugno 2022 per gli interventi di efficienza energetica e antisismici; per gli interventi su edifici condominiali realizzati alla data del 30 giungo 2022 per almeno il 60%, sarà possibile usufruire dell’agevolazione anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022; per gli IACP, i cui interventi al 30 giugno 2022 siano completati per almeno il 60%, sono detraibili anche le spese sostenute fino al 30 giugno 2023;
  • per la parte di spesa sostenuta nel 2022 sono previste quattro rate di pari importo, anziché cinque;
  • possono usufruire della detrazione anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, per gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche di proprietà di un unico soggetto;
  • l’agevolazione del 110% è estesa anche agli interventi per la coibentazione del tetto, a prescindere che sia o meno copertura di sottotetto riscaldato; non è chiaro se questo è considerato intervento trainante o trainato;
  • sono considerati interventi trainati quelli relativi all’eliminazione di barriere architettoniche e agli impianti solari fotovoltaici realizzati su pertinenze;
  • si chiarisce definitivamente che un’unità immobiliare è ritenuta funzionalmente indipendente se è dotata in modo esclusivo di almeno tre dei seguenti impianti: impianto dell’acqua, impianto del gas, impianto per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale;
  • per le colonnine di ricarica sono stabiliti nuovi limiti di spesa:
    • 2.000 euro per gli immobili unifamiliari o funzionalmente indipendenti;
    • 1.500 euro per gli immobili plurifamiliari o condomini che installano massimo 8 colonnine;
    • 1.200 euro per gli immobili plurifamiliari o condomini che installano più di 8 colonnine;
  • per gli interventi condominiali è sufficiente la maggioranza assembleare di un terzo per dar via alle delibere relative all’imputazione ad uno o più condòmini dell’intera spesa sulle parti comuni, quando non tutti i comproprietari vogliono o possono ottenere il 110%;
  • è ammessa la cessione del credito o lo sconto in fattura anche per le spese sostenute nel 2022;
  • l’aumento del 50% del limite delle spese ammesse in caso di sismabonus è esteso ai Comuni colpiti dagli eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove è stato dichiarato lo stato di emergenza (quindi non solo 2016/2017/2019); concorrono alla detrazione le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 e non più entro il 31 dicembre 2020.

Rita Martin – Centro Studi CGN