Ridotto di sei mesi il tempo per fruire del bonus ambienti di lavoro

A sorpresa, la Legge di Bilancio 2021 riduce il tempo disponibile per usufruire del bonus introdotto dall’art. 120 del Decreto Rilancio, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2021. Ridotta anche di 1 miliardo di euro (di fatto dimezzata) l’autorizzazione di spesa per l’anno 2021.

L’art. 1 c. n. da 1098 a 1100 della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) interviene sul predetto credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

La finalità del provvedimento è consistita nell’agevolare, per gli esercenti attività di impresa, arti o professione con attività aperte al pubblico (vedi elencazione nell’allegato al Decreto) ma anche associazioni, fondazioni, altri enti privati e del terzo settore, gli interventi necessari per il rispetto delle prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

La misura dell’agevolazione consiste in un credito d’imposta (cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese) del 60% delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro “sostenute” nell’anno 2020 con un limite di spesa massimo per soggetto beneficiario pari ad € 80.000.

Per il criterio del sostenimento delle spese (al netto dell’IVA ove dovuta) ci si potrà rifare a quanto illustrato nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E – 2020 paragrafo 1.

L’utilizzo del credito maturato (massimo € 48.000) dovrà avvenire tramite modello F24 esclusivamente in compensazione; è possibile cederlo a soggetti terzi, incluse banche e istituti finanziari, e non è rimborsabile.

Ma questi e tutti gli altri aspetti sono già noti e potranno essere consultati anche nell’apposita scheda pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ciò su cui ci vogliamo soffermare è la riduzione del termine inizialmente fissato per il 31 dicembre 2021, che è stato ridotto di ben sei mesi, per cui attualmente la data entro la quale fruire del credito d’imposta è il 30 giugno 2021.

Conseguentemente l’opzione della cessione a terzi del credito d’imposta di cui si tratta dovrà essere esercitata entro la stessa data del 30 giugno 2021 (ma per arrivare a ciò i contatti coi detti soggetti vanno iniziati ben prima).

Nello stesso tempo, sono state aggiornate le istruzioni al modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese che danno diritto al credito “adeguamento”.

A seguito delle novità, la comunicazione dovrà essere presentata non oltre il 31 maggio 2021.

La comunicazione dovrà essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario. A seguito della presentazione della comunicazione sarà rilasciata una ricevuta che ne attesterà la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al “sostenimento” delle spese agevolabili.

È bene quindi rivedere tutte le posizioni che possono usufruire del credito art. 120 del D.L. n.34/2020 convertito in L. n. 77/2020 per rimodulare la tabella di marcia degli adempimenti necessari per la fruizione di detto credito, che prima delle novità prevedevano un termine finale al 31 dicembre 2021, oggi non più valido.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo