Molte sono le novità che agevolano ulteriormente l’accesso ai finanziamenti supportati al 100% dal Fondo di Garanzia e di cui potranno beneficiare anche coloro che hanno già ottenuto i finanziamenti.
Come è noto, il Decreto Liquidità, D.L. n. 23/2020 convertito con modificazioni in L. n. 40/2020, ha permesso alle PMI compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti anche in forma associata o d’impresa, la possibilità di ottenere una linea di credito garantita allo Stato tramite il “Fondo di Garanzia”.
Considerato che purtroppo la critica situazione economica conseguente alla pandemia da COVID-19 è ancora in atto, la misura che scadeva il 31 dicembre 2020 è stata prorogata al 30 giugno 2021, per i soggetti con meno di 250 dipendenti (art. 1 c.244 L. n.178/2020).
In questo articolo quindi ci si riferisce alla garanzia concessa al 100% per i prestiti inizialmente concessi fino a un massimo di € 25.000, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo senso la Banca – Intermediario finanziario può erogare il finanziamento verificando formalmente il possesso dei requisiti del soggetto richiedente, procedendo all’erogazione del finanziamento senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria della pratica.
Le migliori condizioni sono state efficacemente riassunte nella Circolare del Mediocredito Centrale – INVITALIA n.1 /2021, che dà atto che dal 13 gennaio 2021 sono operative le novità sull’argomento contenute nella Legge di Bilancio per l’anno 2021 (L. 178/2020) che è intervenuta sull’art. 13 c. 1 lett.m) del predetto decreto Liquidità 2020.
In particolare si tratta:
- della durata del periodo di rimborso del finanziamento garantito che viene esteso a 15 anni (art. 1 c. 216 L. n. 178/2020). Sarà possibile avvalersi della nuova durata anche per i soggetti che avessero già richiesto o ottenuto precedentemente il prestito (art. 1 c. 217 L. n. 178/2020). Pertanto questi ultimi, a seconda della loro situazione e necessità, potranno:
-
- chiedere un nuovo finanziamento estinguendo il precedente, oppure
- procedere ad un’integrazione (cd. addendum) del precedente contratto, oppure
- stipulare un nuovo contratto di finanziamento per l’importo aggiuntivo. Resta ferma la durata del periodo di pre-ammortamento di 24 mesi dall’erogazione.
-
- dell’aumento dell’importo del finanziamento concedibile a un massimo di € 40.000 (vantaggio apportato dall’art.1 c. 14quinquies della L. n. 176-2020 di conversione del D.L. n.137-2020);
- dell’ampliamento dei soggetti che possono beneficiare della garanzia, che viene estesa alle società di agenti in attività finanziaria – di mediazione creditizia – di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni codici ATECO 2007 n. 66.19.21 – 66.19.22 – 66.21.00 (art. 1 c. 213 L. 178/2020);
- della determinazione del tasso d’interesse massimo da applicare ai finanziamenti che non potrà superare lo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato della stessa durata del finanziamento (art. 1 c. 218 L. 178-2020). Il Rendistato è un tasso d’interesse calcolato mensilmente dalla Banca d’Italia e rappresenta il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato. Prendendo a base il tasso pubblicato per dicembre 2020, quello riferentesi al finanziamento a 10 anni si dovrebbe assestare attorno allo 0,75%, mentre per la durata a 15 anni si dovrebbe assestare attorno all’1,25%.
Non potranno avvalersi delle nuove disposizioni gli enti non commerciali (compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) in quanto l’accesso alla misura è cessato con la data del 31 dicembre 2020 e non rientra tra le novità apportate sull’argomento dalla Legge di Bilancio 2021.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo