Dichiarazione IVA 2021: arriva il nuovo rigo VA16

Debutta nella nuova modulistica IVA, disponibile da qualche giorno, un apposito rigo che accoglie gli importi dei pagamenti sospesi a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Sono molti i contribuenti che nel 2020, per dare ossigeno al cash flow della propria attività, hanno usufruito dei vari provvedimenti che hanno consentito il rinvio delle scadenze originarie dei pagamenti.

Per avvalersi di tali opportunità, nel 2020 non è stata richiesta alcuna comunicazione telematica né preventiva né successiva, per cui l’inserimento del rigo dichiarativo VA16, evidenzia all’Amministrazione Finanziaria di quali provvedimenti ci si è avvalsi e per quali importi.

Per far ciò, nella sezione APPENDICE, è presente un elenco dei codici causale che dovranno essere indicati nel predetto rigo, unitamente agli importi dei pagamenti IVA sospesi a tale titolo.

La “TABELLA VERSAMENTI SOSPESI COVID-19” (pag. 82-84 delle istruzioni) contempla 9 casistiche numerate in modo non consecutivo:

  • 2 – sospensione dal 21 febbraio al 31 marzo 2020 dei termini dei versamenti dovuti dai soggetti aventi residenza, sede legale o operativa alla data del 21 febbraio 2020, nei Comuni di cui all’allegato n.1 del DPCM 23.2.2020 (la prima zona rossa);
  • 4 – sospensione dei pagamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato. Per usufruire della sospensione, tali soggetti dovranno esercitare le attività di cui all’art. 61 c. 2 (tranne la lettera b) del D.L. n. 18-2020. Ad esempio si tratta delle imprese turistico-ricettive, teatri, ricevitorie del lotto, organizzatori di corsi, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, musei, asili nido e scuole, gestori di servizi di trasporto merci e persone;
  • 5 – sospensione dei pagamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi da marzo a giugno 2020, per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato. Per usufruire della sospensione, tali soggetti dovranno esercitare le attività di cui all’art. 61 c. 2, lett. b) del D.L. n. 18-2020. Tipicamente si tratta delle federazioni sportive nazionali e gestori di impianti sportivi in generale (palestre-piscine-centri danza);
  • 6 – sospensione dei pagamenti relativi all’IVA in scadenza dall’8 al 31 marzo 2020, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato. Per usufruire della sospensione, tali soggetti dovranno avere conseguito nel 2019, ricavi o compensi non superiori a € 2.000.000. Tale limite non opera per i soggetti con domicilio fiscale/sede legale o operativa nelle Provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
  • 7 – sospensione dei pagamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di aprile 2020, per i soggetti che hanno subito una riduzione del fatturato del mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Per usufruire della sospensione dei pagamenti, la norma prevede tre casistiche sulle quali devono gravare cali di almeno il 33% – 50% nel periodo considerato;
  • 8 – sospensione dei pagamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di maggio 2020, per i soggetti già citati nel n. 7 e per il periodo di raffronto del calo aprile 2020 – aprile 2019;
  • 9 – sospensione dei pagamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31 marzo 2019 e con domicilio fiscale / sede legale o operativa nel territorio dello Stato. La sospensione si applica anche ai soggetti per i quali si verificano contestualmente le condizioni di cui ai superiori N. 7 e 8;
  • 12 – sospensione dei pagamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di novembre 2020, per i soggetti operativi in ogni territorio nazionale che esercitano le attività economiche sospese art.1 DPCM 3.11.2020 (palestre, piscine, sale gioco, ed altre), per i soggetti che esercitano attività di ristorazione nelle zone “rossa ed arancione” e per i soggetti con attività codici ATECO di cui all’allegato 2 del D.L. n. 137/2020 (vari comparti del commercio al dettaglio ed altri) nonché alberghi, agenzie di viaggio, tour operator operanti in “zona rossa”;
  • 13 – sospensione dei pagamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di dicembre 2020, per i soggetti operativi in ogni territorio nazionale con ricavi/compensi 2019 inferiori a € 50 milioni e con calo del fatturato/compensi di almeno il 33% novembre 2020 – novembre 2019; per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30.11.2019; per i soggetti esercenti le attività economiche sospese art.1 DPCM 3.11.2020 (palestre, piscine, sale gioco, ed altre); per i soggetti che esercitano attività di ristorazione nelle zone “rossa ed arancione” individuate alla data del 26.11.2020 e per i soggetti con attività codici ATECO di cui all’allegato 2 del D.L. n. 137/2020 (vari comparti del commercio al dettaglio ed altri) nonché alberghi, agenzie di viaggio, tour operator operanti in “zona rossa”.

Se, nel periodo d’imposta 2020, il contribuente si fosse avvalso di disposizioni diverse, dovrà compilare due o più caselle del codice-importo che riguardano le specifiche situazioni.

Il rigo AV16 andrà compilato anche dalle società che nel 2020, usufruendo individualmente delle opportunità di cui sopra, abbiano poi partecipato a una procedura di liquidazione di gruppo.

La novità di compilazione riguarda anche i soggetti interessati alla redazione del prospetto IVA 26/PR che dovranno completare il rigo VS23.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo