Tessera Sanitaria: chiarimenti e casi pratici prima dell’invio

Dopo che, con un provvedimento del 22 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, accogliendo le lamentele giunte dagli operatori economici in merito ai malfunzionamenti verificatisi nel portale Tessera Sanitaria, ha concesso una proroga dell’invio dei dati all’8 febbraio, in questo articolo chiariamo alcuni dubbi sull’invio dei dati al sistema.

A pochi giorni dalla scadenza dell’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria, sono ancora tanti i dubbi e le incertezze dei medici e delle strutture sanitarie (ma anche dei commercialisti chiamati come intermediari) per l’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria sulla tipologia stessa dei dati da trasmettere e sulle modalità di invio.

L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del contribuente nella dichiarazione dei redditi. In linea generale, devono essere inviate al sistema Tessera Sanitaria le fatture relative alle prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate alle persone fisiche.

Come chiariscono anche le FAQ pubblicate sul portale Sistema Tessera Sanitaria, sono da inviare anche:

  • le spese relative a perizie medico legali e quelle relative all’emissione di certificati attinenti aspetti che riguardano lo stato di salute dell’assistito, documentate mediante fatture intestate all’assistito stesso. Rientrano in queste spese i certificati di idoneità alla guida di autoveicoli per il rinnovo o il conseguimento della patente di guida, i certificati di idoneità fisica e psicofisica, i certificati di invalidità, i certificati di buona salute, i certificati che attestano l’impossibilità di partecipare ad un concorso o testimoniare in aula per motivi di salute, etc. Tali spese devono essere indicate con il codice “SR” a prescindere dall’applicazione dell’IVA in fattura;
  • spese relative alle prestazioni sanitarie, certificative a carattere peritale rilasciate a persone fisiche;
  • spese relative a interventi e trattamenti di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera (codice “IC”);
  • spese per interventi per cure odontoiatriche e interventi per protesi dentarie (codice “SR”;
  • le spese sanitarie pagate dalle assicurazioni o dai fondi integrativi per conto del cittadino, in seguito alle convenzioni dirette stipulate da questi con le strutture sanitarie, in quanto, per il fisco, il contribuente beneficiario risulta intestatario della fattura e la spesa a lui riferita.

Non vanno invece comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile procedere all’acquisizione del codice fiscale del contribuente, dal momento che il codice fiscale è elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare.

Per quanto riguarda le modalità di invio, la novità più importante quest’anno riguarda le modalità di pagamento delle spese sanitarie. A partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria provvedono alla trasmissione dei dati con l’indicazione delle modalità di pagamento delle stesse spese sanitarie ai sensi dell’articolo 1, comma 679 della legge n. 160/2019 (ricordiamo che le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e le spese relative a prestazioni rese da strutture pubbliche e private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale possono ancora essere pagate in contanti).

Qualche caso pratico

Nel caso di una prestazione sanitaria pagata dal contribuente in parte in contanti ed in parte con strumenti di pagamento tracciabili, i dati di spesa devono essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria come “pagamento non tracciato”.

Nel caso di una fattura che comprende la spesa sanitaria e altre spese non sanitarie (si pensi alle spese per ricoveri ospedalieri che comprendono spese extra come ad esempio pernottamento di congiunti del paziente, addebiti per apparecchio TV, etc), e non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria, la spesa deve essere trasmessa al sistema con il codice AA “altre spese”.

Quando, invece, dalla fattura è possibile distinguere nettamente la quota di spesa sanitaria dalla quota non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema Tessera Sanitaria, indicando la quota delle spese non sanitarie con il codice AA “altre spese” e indicando la quota delle spese sanitarie tenendo conto della loro classificazione (SR, IC, e così via).

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com