Detrazione acquisto di veicoli per disabili: domande e risposte

La detrazione del 19% sull’acquisto del veicolo è una delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale per le persone con disabilità. Cerchiamo di rispondere ad alcune domande che possono presentarsi anche in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi 730/2021 o Modello Redditi PF 2021, tenendo sempre a mente le semplificazioni in materia di certificazioni previste dall’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

L’essere riconosciuti esclusivamente “portatori di handicap in situazione di gravità (art 3, comma 3, L. 104/92)” nella sfera motoria permette di usufruire della detrazione sull’acquisto del veicolo?

No, l’handicap grave è condizione necessaria ma non sufficiente. È necessario evincere dal verbale di handicap o invalidità rilasciato dalle Commissioni mediche anche la natura della disabilità fisico – motoria. In particolare per l’acquisto di veicoli con obbligo di adattamento è necessario che dal verbale figurino le condizioni definite dall’art. 8 legge 449/1997 (portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti). Per quelli senza obbligo di adattamento il riferimento è l’art.30, comma 7, legge 388/2000 (invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni).

Quali agevolazioni sono previste per il richiedente che, nel verbale rilasciato dalle Commissioni mediche, è riconosciuto “invalido con una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”?

L’art. 381 del DPR 495/1992, che disciplina l’invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, permette di richiedere esclusivamente il contrassegno di parcheggio per disabili.

Spetta la detrazione per l’acquisto del veicolo per un portatore di sindrome di Down?  

Sì, le persone affette da sindrome di Down rientrano nella più ampia categoria dei portatori di handicap psichico o mentale. Ai fini dell’agevolazione, per questi soggetti è sufficiente la certificazione rilasciata dal proprio medico di base, sebbene resti comunque necessario il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap “con ridotte o impedite capacità motorie permanenti” possono beneficiare dell’agevolazione sull’acquisto del veicolo?

Sì, ma esclusivamente se il veicolo è (o viene) adattato in funzione della minorazione di tipo motorio da cui lo stesso è affetto. Ne consegue che la natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente riscontrabile nelle certificazioni rilasciate dalle Commissioni mediche dedicate tramite il richiamo all’art. 8, legge n. 449/1997. L’adattamento, che si renda necessario al sistema di guida o della carrozzeria, deve sempre risultare dalla carta di circolazione.

È previsto il trasferimento della detrazione mortis causa?

Si ritiene che l’erede, tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi del deceduto (Modello Redditi o 730), nel compilare il relativo modello, possa portare in detrazione tutte le rate residue in un’unica soluzione; in questo modo l’erede potrà godere interamente della detrazione residua con la presentazione (e relativa liquidazione) della dichiarazione del defunto (salvo incapienza dello stesso erede).

È necessario inoltre ricordare alcuni aspetti che condizionano la detraibilità delle spese per l’acquisto del veicolo.

La detrazione pari al 19 % è determinata su un limite di spesa di 18.075,99 €, con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni.

L’agevolazione può spettare, oltre che al disabile che ha sostenuto la spesa, anche al familiare che l’ha sostenuta, a condizione che il portatore di handicap sia fiscalmente a carico.

Inoltre le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Marco De Faveri – Centro Studi CGN