Ulteriore proroga o rinnovo del contratto a termine senza causale

La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta nuovamente anche in materia di contratti a termine, prorogando la possibilità per il datore di lavoro di usufruire di un’ulteriore proroga o rinnovo senza indicazione della causale.

In particolare, il Legislatore ha prorogato sino al 31 marzo 2021 la possibilità di derogare alle disposizioni di cui all’articolo 21 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in materia di contratti a termine.

Il predetto dettato normativo stabilisce, infatti, che il contratto a termine possa essere rinnovato, nel limite di 24 mesi di durata, solo in presenza di una causale giustificativa.

La proroga del contratto, invece, è libera per i primi 12 mesi, mentre successivamente è necessaria la presenza di una delle ragioni ex articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando il limite di quattro proroghe nell’arco di 24 mesi.

In caso di rinnovo ovvero di proroga per effetto della quale il contratto ha una durata superiore ai 12 mesi, è necessaria la sussistenza di una delle seguenti causali:

  • esigenze temporanee e oggettive ed estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

In deroga a tale disciplina, l’articolo 93, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del Decreto Agosto, consente la proroga o il rinnovo di un contratto a tempo determinato:

  • per un periodo massimo di dodici mesi;
  • per una sola volta;
  • in assenza di una delle ragioni giustificative sopra richiamate;
  • ferma restando la durata massima complessiva del contratto stabilita in ventiquattro mesi.

Per effetto di tale disposizione, è pertanto possibile stipulare cinque proroghe nell’ambito di un contratto a tempo determinato, fermo restando il limite dei ventiquattro mesi.

Infatti, l’eventuale ulteriore proroga in assenza di causali ex articolo 93 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) non è computabile nelle ordinarie quattro proroghe consentite per legge.

Sul punto è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con propria Nota del 16 settembre 2020, n. 713, con riferimento alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 104/2020 al suddetto articolo, confermando tale tesi.

È, inoltre, possibile rinnovare il contratto senza rispettare la regola del cosiddetto stop & go, in base alla quale è consentito il rinnovo del contratto a termine solo dopo un intervallo di tempo pari ad almeno 10 giorni nel caso in cui il rapporto a termine precedente avesse una durata fino a 6 mesi ovvero pari ad almeno 20 giorni nei restanti casi.

La Legge di Bilancio 2021 ha richiamato le disposizioni di cui all’articolo 93 sopra citato e pertanto possono ritenersi valide tutte le precisazioni sino a qui indicate.

È importante ricordare che le proroghe o i rinnovi possono essere stipulati sino al 31 marzo 2021, ben potendo il contratto concludersi successivamente tale data per effetto della proroga o del rinnovo stesso.

Nel caso in cui, però, un datore di lavoro abbia già usufruito di tale possibilità per effetto della disciplina previgente, non sembra consentito effettuare un ulteriore rinnovo ovvero una proroga senza causale ai sensi della Legge n. 178/2020.

La Legge di Bilancio 2021 ha, infatti, solamente prorogato la precedente disciplina in materia.

Pertanto, per espressa previsione di Legge, la proroga o il rinnovo senza specificazione della causale, in deroga alle disposizioni ordinarie in materia di contratti a termine, è concessa per una sola volta.

Altra questione che si pone con riferimento a tale deroga della disciplina relativa al contratto a tempo determinato, è data dalla possibilità o meno di oltrepassare il termine dei 24 mesi per effetto della proroga o rinnovo senza causale, nelle ipotesi in cui il contratto collettivo preveda una durata massima del rapporto a termine superiore a 24 mesi.

L’articolo 19, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, infatti, stabilisce la durata massima del contratto a termine in 24 mesi. Restano però salve le diverse disposizioni in merito da parte della contrattazione collettiva.

Le disposizioni di cui al Decreto Rilancio, richiamate dalla Legge n. 178/2020, fanno espressamente riferimento alla durata massima del contratto stabilita in 24 mesi dalla Legge, senza alcun richiamo ad eventuali diversi termini stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Pertanto, in assenza di un’espressa indicazione circa l’interpretazione estensiva della norma da parte del Legislatore, si ritiene debba essere osservato il limite massimo del contratto a termine, per effetto di proroghe o rinnovi, stabilito in 24 mesi.

A seguito dell’Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2021, n. 4482, la deroga in materia di causali per i contratti a termine introdotta dall’articolo 93 del Decreto Rilancio, si applica anche ai contratti di somministrazione a termine stipulati tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore.

Pertanto, il contratto di somministrazione a termine può essere prorogato oltre i 12 mesi ovvero rinnovato, per una sola volta, in assenza di una causale giustificativa.

Il contratto collettivo nazionale per le agenzie di somministrazione ha stabilito il numero massimo di proroghe che possono essere stipulate nel corso di un rapporto di somministrazione a termine.

Sono infatti concesse:

  • 6 proroghe nell’arco del limite legale di 24 mesi;
  • 8 proroghe nelle ipotesi in cui il CCNL applicato dall’utilizzatore preveda una durata massima dei contratti a termine superiore ai 24 mesi.

Pertanto, per effetto della disciplina introdotta in via emergenziale è possibile effettuare un’ulteriore proroga in deroga ai limiti massimi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

È importante ricordare che le causali devono essere riferite all’utilizzatore (impresa presso cui viene inviato in missione il lavoratore assunto dall’agenzia di somministrazione) nell’ambito di un contratto di somministrazione a termine.

L’Interpello di cui si tratta richiama, inoltre, la disposizione introdotta dall’articolo 8 del D.L. n. 104/2020, che consente all’utilizzatore, nelle ipotesi di contratto di somministrazione a termine tra agenzia e utilizzatore stesso, di impiegare in missione il medesimo lavoratore per un periodo superiore a 24 mesi, anche non continuativo, senza che ciò determini la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore.

Tale disposizione è valida fino al 31 dicembre 2021.

Infine, il Ministero del Lavoro chiarisce la questione, confermando la tesi sopra prospettata, relativa alla possibilità o meno di usufruire di un’ulteriore proroga ovvero di un rinnovo acausale nel caso in cui il datore di lavoro avesse già beneficiato di tale possibilità per effetto di disposizioni previgenti.

Infatti, è stabilito che “…lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’esercizio di tale facoltà di rinnovo o proroga senza causale – disposto dall’articolo 1, comma 279, della legge n. 178/2020 – non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga, laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata: infatti l’articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dal decreto-legge n. 104/2020 e dalla legge n. 178/2020, espressamente prevede che tale facoltà è utilizzabile per una sola volta”.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato