Assegno unico ai figli: il Senato approva il Disegno di Legge

A seguito dell’approvazione del Senato, in data 30 marzo 2021, del Disegno di Legge n. 1892, il Governo è stato delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.

Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico che sarà attribuito secondo un criterio progressivo a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell’ambito delle risorse disponibili.

I decreti legislativi attuativi dovranno rispettare i seguenti principi e criteri generali:

  • l’accesso all’assegno dovrà essere assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla legge;
  • l’ammontare dell’assegno sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso ISEE o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
  • ai fini dell’accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall’assegno, il computo di quest’ultimo potrà essere differenziato nell’ambito dell’ISEE fino al suo eventuale azzeramento;
  • l’assegno è compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza stesso. Nella determinazione dell’ammontare complessivo si terrà eventualmente conto della quota del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare;
  • l’assegno non dovrà essere considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore di figli con disabilità. Le borse di lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non saranno considerate ai fini dell’accesso all’assegno e per il calcolo di esso;
  • l’assegno sarà ripartito tra i genitori in pari misura ovvero, in loro assenza, assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, l’assegno spetta al genitore affidatario. Nel caso invece di affidamento congiunto o condiviso, l’assegno, in mancanza di accordo, dovrà essere ripartito in pari misura tra i genitori;
  • l’assegno verrà concesso sotto forma di credito d’imposta ovvero attraverso la corresponsione mensile di una somma in denaro;
  • l’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Inoltre, dovrà essere istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l’attuazione e verificare l’impatto della misura.

Al momento della registrazione della nascita, l’ufficiale dello stato civile informerà le famiglie sul beneficio introdotto.

Tenuto conto che, dalle prime indicazioni, l’importo dell’assegno non potrà superare il valore di circa 250 euro, i decreti attuativi dovranno inoltre essere adottati nel rispetto di tali principi:

  • l’assegno mensile sarà riconosciuto per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorrerà dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato;
  • riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, anche per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta. Tale assegno sarà però riconosciuto solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro ovvero svolga il servizio civile universale;
  • riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi riconosciuti per i figli minorenni e maggiorenni in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità;
  • l’assegno, senza maggiorazione, sarà riconosciuto, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
  • mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi dai figli minorenni e maggiorenni per i quali si potrà usufruire dell’assegno unico.

Il soggetto richiedente la misura dovrà essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato extra UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per tutta la durata del beneficio;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

A fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell’infanzia e dell’adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai suddetti requisiti di accesso.

A seguito dell’introduzione dell’assegno unico ai figli si provvederà al graduale superamento o soppressione delle seguenti misure:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 Legge n. 448/1998);
  • assegno di natalità (da ultimo previsto dall’art. 1, comma 340 Legge n. 160/2019);
  • premio alla nascita (art. 1, comma 353 Legge n. 232/2016);
  • fondo di sostegno alla natalità (art. 1, commi 348 e 349 Legge n. 232/2016);
  • detrazioni fiscali (art. 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR, DPR n. 917/1986);
  • assegno per il nucleo familiare (art. 2 D.L. n. 69/1988);
  • assegni familiari (testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, DPR n. 797/1955).

All’attuazione delle misure attraverso decreti legislativi si provvede nei limiti delle risorse destinate al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.

Gli schemi dei decreti legislativi attuativi dovranno essere trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Le Commissioni dovranno pronunciarsi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi potranno essere comunque emanati. Se il termine per l’espressione del parere scade nei 30 giorni che precedono la scadenza dei 12 mesi per l’attuazione delle delega o successivamente, quest’ultimo sarà prorogato di 90 giorni.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato