Decreto Sostegni: indennità omnicomprensive

Con il Decreto Sostegni, il Legislatore dispone, a favore di lavoratori occupati nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, un’indennità una tantum. Chiariamo quali sono le categorie beneficiarie e quali sono i requisiti per accedere all’indennità.

Ai lavoratori già beneficiari delle precedenti indennità di cui al Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) spetta un’ulteriore indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro.

I lavoratori devono quindi appartenere ad una delle seguenti categorie:

  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

L’Inps con proprio Messaggio del 25 marzo 2021, n. 1275 chiarisce come i suddetti lavoratori non siano tenuti a presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità, in quanto la stessa sarà erogata automaticamente dall’Istituto attraverso le modalità indicate dagli stessi lavoratori per il pagamento delle indennità già erogate in precedenza (cfr anche Messaggio Inps dell’8 aprile 2021, n. 1452).

Un’indennità omnicomprensiva di 2.400 euro è riconosciuta anche a favore di lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e a lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che soddisfino i requisiti sottostanti:

  • cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021);
  • svolgimento della prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • non titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data del 23 marzo 2021.

Ai lavoratori dipendenti e autonomi, appartenenti ad una delle categorie sotto riportate, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;
  • lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 marzo 2021). Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 marzo 2021 alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio che presentano un reddito per l’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata Inps alla data di entrata in vigore del Decreto Legge e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tali soggetti alla data di presentazione della domanda, per fruire dell’indennità, non devono essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato (ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità) e di pensione.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è inoltre riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui sopra, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • assenza di titolarità, alla data del 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Il Decreto Sostegni riconosce un’indennità di importo pari a 2.400 euro anche ai lavoratori dello spettacolo che presentino i seguenti requisiti:

  • iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto al medesimo Fondo;
  • con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro;
  • non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad esclusione del contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità).

La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel periodo compreso dal 1° gennaio 2019 fino al 23 marzo 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Le indennità di cui si tratta non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Risultano invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità (Legge 12 giugno 1984, n. 222).

Le domande per la fruizione del beneficio devono essere presentate all’Inps entro il 30 aprile 2021 tramite modello di istanza predisposto dal medesimo Istituto.

Sono esclusi dalla presentazione dell’istanza i soggetti già beneficiari delle indennità di cui al Decreto Ristori, nei confronti dei quali l’Inps ha precisato, con Messaggio dell’8 aprile 2021, n. 1452, che si è già provveduto alla liquidazione della relativa indennità.

Un’indennità stabilita secondo un criterio progressivo è riconosciuta dalla società Sport e Salute s.p.a. a favore di lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ovvero presso le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Inoltre, il beneficio riconosciuto:

  • non concorre alla formazione del reddito;
  • non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro (si considerano reddito da lavoro, che esclude il diritto a percepire l’indennità, i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, ad esclusione dell’assegno ordinario di invalidità);
  • non è riconosciuto a soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.

In particolare, l’ammontare dell’indennità è di importo pari a:

  • 3.600 euro per soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui;
  • 2.400 euro a favore di soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
  • 1.200 euro nei confronti di soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

Ai fini della fruizione della predetta indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non più rinnovati.

Infine, la domanda di accesso all’indennità dovrà essere presentata tramite piattaforma informatica predisposta dalla società Sport e Salute s.p.a.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato