Congedi Covid-19 per genitori lavoratori dipendenti fino al 30 giugno

Il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 ha introdotto un ulteriore periodo di tutele a favore dei lavoratori dipendenti genitori di figli minori di 16 anni. Chiariamo quali sono le regole e i requisiti per la fruizione del beneficio.

In particolare, il Legislatore ha riconosciuto ad un genitore lavoratore dipendente del settore privato, in alternativa all’altro genitore, la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per tutta o parte della durata:

  • dell’infezione da Covid-19 del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
  • della sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il figlio convivente con il genitore richiedente lo svolgimento dell’attività in smart working deve essere minore di 16 anni.

Soltanto nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, al genitore di figlio minore di 14 anni è riconosciuta la possibilità di usufruire di un congedo indennizzato al 50% della retribuzione e in sostituzione della stessa, per una delle cause di cui sopra.

Il periodo di congedo indennizzato è coperto da contribuzione figurativa.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge n. 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. E in tale situazione non rileva l’età e la convivenza del figlio.

I genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, qualora l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, hanno il diritto di astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa, senza alcun diritto alla corresponsione della retribuzione ovvero di indennità sostitutive e di relativa contribuzione figurativa. In tal caso, le richieste dovranno essere presentate direttamente ai soli datori di lavoro e non all’Inps.

L’Inps, con propria Circolare del 14 aprile 2021, n. 63, ha fornito chiarimenti e le istruzioni operative in relazione ai congedi indennizzati.

Con riferimento ai potenziali destinatari della misura in oggetto, l’Istituto ribadisce l’esclusione dei lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata Inps.

Inoltre, il congedo può essere fruito da entrambi i genitori, purché non negli stessi giorni.

Pertanto, la fruizione del congedo con indennizzo da parte dell’Inps è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo, viene meno il diritto al beneficio stesso e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. A tal fine, il genitore è tenuto ad informare tempestivamente l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
  • il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile;
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14 (13 anni e 364 giorni);
  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo;
  • deve inoltre sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
    • l’infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. La documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni;
    • la quarantena del figlio da contatto ovunque avvenuto, disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
    • la sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

A differenza di quanto sopra indicato, nel caso in cui il congedo sia richiesto per l’assistenza di figli con disabilità grave, come sopra accennato, non sono richiesti il requisito anagrafico del figlio (il figlio può avere anche più di 14 anni) e il requisito della convivenza del figlio con il genitore richiedente la tutela.

Inoltre, la fruizione del congedo con riconoscimento dell’indennità in tale ultimo caso è possibile, oltre nelle ipotesi già richiamate, anche nel caso di chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.

Il congedo può essere fruito per gli eventi che ricadono nel periodo compreso tra il 13 marzo (data di entrata in vigore del Decreto) e il 30 giugno 2021.

Tuttavia, il Legislatore ha previsto che gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, riconosciuti ai sensi degli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/200, fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 possano essere convertiti, su richiesta del genitore interessato, nel congedo di cui si tratta. L’Inps con Circolare n. 63/2021 specifica che possono essere convertiti anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino alla data antecedente il rilascio della specifica procedura di domanda telematica (28 aprile 2021).

L’eventuale periodo di congedo parentale fruito non è computato e indennizzato a titolo di congedo parentale.

In tal caso, è necessario che il genitore lavoratore dipendente presenti una domanda di Congedo 2021 per genitori, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.

Inoltre, nelle ipotesi di pagamento dell’indennità di congedo parentale anticipato dal datore di lavoro, i lavoratori sono tenuti a comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro la presentazione all’Inps di nuove domande di periodi di congedo straordinario Covid-19, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione, nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi UniEmens.

La domanda di “Congedo 2021 per genitori” deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web dell’Istituto nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto ovvero di SPID, CIE, CNS;
  • Contact center integrato;
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Con il Messaggio del 29 aprile 2021, n. 1752, l’Inps ha comunicato il rilascio della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande relative al congedo a partire dal giorno 29 aprile 2021.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 13 marzo 2021.

La fruizione del congedo, al momento, è esclusivamente giornaliera.

Qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda, non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della medesima domanda, gli elementi identificativi della predetta documentazione, a pena di rigetto della domanda.

Inoltre, la procedura consente l’allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile al reperimento delle informazioni identificative dei documenti sopra citati.

L’Inps fornisce inoltre chiarimenti in riferimento a determinate situazioni di compatibilità o meno con la fruizione del Congedo indennizzato, riportate nella tabella sottostante, in cui potrebbe venirsi a trovare l’altro genitore convivente con il figlio per il quale si richiede il congedo.

Infine, con riferimento alla corretta compilazione del flusso UniEmens con riferimento al congedo con corresponsione dell’indennità, è stato istituito il nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato MZ2: DL n. 30/2021 – art. 2 – Congedo 2021 per genitori.

Ai fini, invece, del conguaglio delle indennità anticipate dal datore di lavoro a partire dal periodo di competenza aprile 2021, dovrà essere valorizzato l’elemento <CodiceCausale>, indicando il codice causale S123 (evento MZ2), avente il significato di “Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2”.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato