Lavoro part-time e anzianità contributiva ai fini pensionistici

Il Legislatore, con la Legge di Bilancio 2021, ha introdotto un’importante novità in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale. L’Inps, con propria Circolare del 4 maggio 2021 n. 74, ha fornito indicazioni in merito.

In particolare, l’articolo 1, comma 350 della predetta Legge ha stabilito che il periodo di durata del contratto di lavoro part-time verticale o ciclico (la prestazione lavorativa è concentrata in determinati periodi della settimana, del mese ovvero dell’anno) è riconosciuto come interamente utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione.

In tal modo, viene riconosciuto, per la prima volta, l’accredito pieno delle settimane di contribuzione per i rapporti di lavoro a tempo parziale ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla pensione e non anche ai fini della misura della medesima.

Anche per i rapporti di lavoro part-time risultava, infatti, applicabile la normativa di carattere generale in materia di accreditamento dei contributi previdenziali validi al diritto pensionistico (articolo 7 Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463).

Ai sensi dell’articolo di cui sopra, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell’Inps, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l’accreditamento figurativo.

Sulla questione si è pronunciata anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. Sentenza 10 giugno 2010, procedimenti riuniti C-395/08 e C-396/08) affermando che un trattamento diversificato nei confronti di quei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico rispetto alla normativa generale in materia, configuri la violazione del principio di non discriminazione.

Pertanto, l’anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione deve essere calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati.

Con la previsione di cui alla Legge di Bilancio 2021, in vigore dal 1° gennaio 2021, è stata quindi superata la questione riferita alla pretesa del riconoscimento previdenziale per intero dei periodi non lavorati svolti in corso di contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico.

L’Inps procederà al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time, dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa e riferiti a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico attivi alla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

Data l’esclusione, nell’ambito dell’accredito dell’anzianità contributiva ai fini del diritto, dei periodi non lavorati e non retribuiti a causa del verificarsi di eventi sospensivi del rapporto di lavoro, è necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio online di segnalazione contributiva (c.d. FASE).

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione del datore di lavoro, sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.

Ciò consentirà all’Inps di procedere al relativo accredito riferito ai soli periodi non lavorati in ragione del contratto a tempo parziale.

Con riferimento, invece, ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della norma di cui si tratta, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione.

Tuttavia, è importante segnalare che il suddetto riconoscimento non può trovare applicazione con riferimento a periodi di lavoro che si collochino prima del 30 ottobre 1984 (data di entrata in vigore della norma istitutiva del rapporto di lavoro a tempo parziale).

Per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono sia i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che alla data del 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della nuova disciplina.

Il lavoratore è, pertanto, tenuto a presentare preventivamente domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio online di segnalazione contributiva (c.d. FASE).

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione del datore di lavoro, sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, allegando copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.

Nel caso in cui l’azienda sia definitivamente cessata, il lavoratore è tenuto a produrre un’autocertificazione, corredata dal contratto a tempo parziale stipulato tra le parti, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa.

Anche in tal caso è necessario indicare eventuali eventi sospensivi del rapporto di lavoro.

Inoltre, nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato occupato con diversi contratti part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un’unica domanda avendo cura di allegare un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro coinvolto.

Si segnala poi che, per l’esercizio del diritto con riferimento a contratti già esauriti, si applica il regime prescrizionale ordinario (prescrizione decennale), il cui termine iniziale decorre dal 1° gennaio 2021.

Il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici è determinato rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale (determinato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638).

I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della disposizione di cui alla Legge di Bilancio 2021 non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata della medesima Legge.

La nuova norma determina l’obbligo per il datore di lavoro, a partire dal 1° gennaio 2021, di compilazione del flusso UniEmens, come di seguito riportato, anche per i periodi in cui il lavoratore non presta attività lavorativa in ragione dell’articolazione dell’orario concordata nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

In particolare, nell’elemento:

  • <PercPartTime> dovrà essere indicata la percentuale part-time prevista nel contratto di lavoro che dovrà essere invariata per tutti i mesi, sia quelli con prestazione lavorativa che quelli senza prestazione, fino al perdurare del contratto tra le parti. La percentuale part-time subirà modifica solamente in caso di nuovo contratto di lavoro sempre a tempo parziale che la rimoduli;
  • <PercPartTimeMese> dovrà essere indicata la percentuale in riferimento all’orario di lavoro (lavorabile) del singolo mese. Pertanto, nei mesi con prestazione lavorativa per l’intero mese sarà indicato 100%, mentre nei mesi interamente non lavorati si dovrà indicare 0%. Nei mesi parzialmente lavorati, la percentuale andrà ricavata;
  • <TipoLavStat> dovrà essere indicato il nuovo codice “DR00”, che identifica il flusso presentato in assenza di prestazione lavorativa relativa all’intero mese con riferimento al contratto di lavoro part-time di tipo verticale/ciclico. Il nuovo codice normalmente coesiste con l’assenza di <Imponibile> in quanto il mese non è lavorato. Se è presente l’<Imponibile>, questo potrà riferirsi solo ad importi afferenti al pregresso tempo lavorato in un mese diverso da quello di corresponsione della retribuzione dichiarata in <Imponibile>. Qualora il mese sia parzialmente lavorato, il nuovo codice “DR00” <TipoLavStat> non deve essere apposto;
  • <TipoCopertura> di <Settimana>, per le settimane parzialmente lavorate dovranno essere valorizzate con “X” perché retribuite ovvero con “2” se coesiste anche figurativo. Diversamente, le settimane totalmente non lavorate in ragione del part-time dovranno essere valorizzate con il nuovo codice appositamente istituito “D” (per i lavoratori ex ENPALS, il nuovo codice “D” è da riferirsi al <TipoCoperturaGiorno>).

È necessario escludere qualsiasi valorizzazione con riferimento alle intere settimane di assenza dovuta ad aspettativa per motivi personali o ad altro congedo non retribuito privo di tutela figurativa.

  • <Lavorato> di <Giorno>, dovranno essere valorizzati con “N” i giorni privi di prestazione lavorativa a motivo del part-time;
  • <SettimaneUtili>, <GiorniUtili>, <GiorniRetribuiti> e <GiorniContribuiti>, nulla è innovato e, pertanto, si riferiscono unicamente al tempo lavorato.

Per i periodi da gennaio ad aprile 2021, le aziende interessate dovranno provvedere all’invio dei flussi ove non inviati secondo le modalità sopra descritte, oppure alla loro correzione se presentati utilizzando nel flusso del mese corrente, l’elemento <Mese precedente> ovvero inviando un flusso di variazione senza valenza contributiva.

Infine, la Circolare Inps n. 74/2021 precisa come la normativa introdotta dalla Legge n. 178/2020 non abbia effetti con riferimento alla disciplina vigente in materia di riscatto ovvero di contribuzione volontaria. Infatti, gli eventuali versamenti a titolo di riscatto e versamenti volontari già effettuati, debitamente versati e accreditati, restano acquisiti sulle posizioni assicurative ad incremento del diritto e della misura della prestazione pensionistica.

Potranno, invece, essere riconosciuti ai fini del diritto della prestazione pensionistica, in applicazione della modifica normativa di cui si tratta, i periodi contributivi non coperti da riscatto o versamenti volontari.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato